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Terza categoria: mano pesante contro Daunia Vieste e USD Sannicandro

Sconfitta a tavolino per entrambe le squadre e numerose giornate di squalifica per i protagonisti dell’incandescente finale di gara. Cento euro di multa anche per le intemperanze dei tifosi

Il Giudice Sportivo ha distribuito giornate di squalifica e sconfitte a tavolino ai protagonisti del brutto finale della gara Daunia Vieste – Usd Sannicandro, valevole per la ventesima giornata del campionato provinciale di Terza Categoria.

Ad entrambe le società è stato inflitto lo 0-3 a tavolino e una multa di 200 euro di multa per gli incidenti in campo e altri 100 per le intemperanze dei propri sostenitori.

Per la Daunia Vieste, i fratelli Claudio e Luca Coda sono stati squalificati rispettivamente per 6 e 5 giornate mentre Giuseppe Ciociola resterà fermo per 3 turni.

A carico della USD Sannicandro, Giancarlo Grana dovrà scontare 7 giornate di stop, mentre per 3 partite resteranno a guardare Emanuele De Pasquale e Costantito Ferrandino.Il signor Leonardo Caruso, dirigente della squadra ospite, è stato inibito fino a tutto il 17 maggio mentre per l’allenatore della stessa squadra, Carlo Gaeta, la squalifica terminerà il 30 giugno prossimo.

Questo lo stralcio del comunicato ufficiale:

AC DAUNIA VIESTE – USD SANNICANDRO del 29/3/2009
Esaminati gli atti ufficiali,

  • rilevato che al 46’ del s.t., l’arbitro sospendeva definitivamente la gara in quanto il calciatore CODA Claudio della società AC DAUNIA VIESTE e il Dirigente, Sig. CARUSO Leonardo, della società USD SANNICANDRO, entravano in contatto ed, in particolare, il primo tentava di colpire prima con calci e poi con un pugno il detto dirigente, ed il secondo, proferiva parole offensive nei confronti del detto calciatore;
  • che, in seguito, interveniva il calciatore CODA Luca della società AC DAUNIA VIESTE il quale, tentava anch’egli, senza riuscirvi, di colpire con un calcio il Dirigente di cui sopra e che, subito dopo, a sua volta veniva colpito dal calciatore GRANA Giancarlo della società USD SANNICANDRO, con un forte calcio al petto, facendolo sbattere dentro la panchina;
  • che, subito dopo, il suddetto calciatore CODA Luca e il calciatore CIOCIOLA Giuseppe, entrambi della società AC DAUNIA VIESTE, rincorrevano un calciatore avversario tentando di colpirlo con calci, senza riuscirvi;
  • che, successivamente, l’ allenatore della società USD SANNICANDRO, Sig. GAETA Carlo, gia allontanato dall’arbitro per avere proferito nei suoi confronti frasi gravemente offensive, irriguardose e minacciose, fermava il Direttore di gara e, puntandogli l’indice contro il mento, reiterava il suddetto comportamento;
  • che alla ridetta rissa prendeva parte anche il calciatore DE PASQUALE Emanuel e dell’USD SANNICANDRO, distintamente riconosciuto dall’arbitro;
  • che infine, il calciatore FERRANDINO Costantino della società USD SANNICANDRO proferiva nei confronti dell’arbitro frasi gravemente irriguardose;
  • che, per tali motivi, il ridetto Direttore di gara, non essendovi più le condizioni per la prosecuzione della stessa, ne decideva la sospensione definitiva;

dispone

  • a carico delle società AC DAUNIA VIESTE e USD SANNICANDRO, per il comportamento dei propri tesserati , la punizione sportiva della per dita della gara con i punteggi di 0-3 e 3-0 nonché a carico di entrambe le società, l’ammenda di € 200,00;
  • a carico del Sig. CARUSO Leonardo della società USD SANNICANDRO, l’inibizione a tutto il 17/5/2009 per il comportamento di cui sopra;
  • a carico del calciatore CODA Claudio dell’AC DAUNIA VIESTE, la squalifica per SEI gare effettive per il comportamento di cui sopra;
  • a carico del calciatore CODA Luca della società AC DAUNIA VIESTE, la squalifica per CINQUE gare effettive per il comportamento di cui sopra;
  • a carico del calciatore GRANA Giancarlo della società USD SANNICANDRO, la squalifica per SETTE gare effettive per il comportamento di cui sopra;
  • a carico del calciatore CIOCIOLA Giuseppe della soci età AC DAUNIA VIESTE, la squalifica per TRE gare effettive;
  • a carico del calciatore DE PASQUALE Emanuele della società USD SANNICANDRO, la squalifica per TRE gare effettive per il comportamento di cui sopra;
  • a carico del calciatore FERRANDINO Costantino della società USD SANNICANDRO, la squalifica per TRE gare effettive per il comportamento di cui sopra;
  • a carico dell’allenatore della società USD SANNICANDRO, Sig. Gaeta Carlo, l’inibizione a tutto il 30/6/2009 per il comportamento di cui sopra.
Ammenda di Euro 100
  • perché, propri sostenitori, proferivano frasi gravemente irriguardose ed offensive nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria (solo per la Daunia Vieste ndr)
  • perché, propri sostenitori, venivano alle mani con i sostenitori della squadra avversaria (entrambe le società)

Sandro Siena