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DOPO LA VISITA FISCALE NON C’È PIÙ L’OBBLIGO DI REPERIBILITÀ

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione

 

 La Corte di Cassazione ribadisce un principio che non piacerà al ministro Brunetta ma riporta un minimo di serenità in un ambito, quello delle fasce di reperibilità durante la malattia, che tante arrabbiature ha provocato nei dipendenti pubblici, discriminati rispetto a quelli privati e costretti a casa dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 20.
Riprendendo infatti due sentenze sull’argomento – la 1942/90 e la 4940/04 – la suprema corte ha ribadito che l’obbligo di reperibilità nelle fasce stabilite vale fino a che il medico fiscale non abbia effettuato la propria visita ed accertato l’infermità, dopo di che stare a casa non è più obbligatorio.
Il lavoratore deve poter disporre – così dice la Cassazione – del proprio diritto alla locomozione che eccezionalmente è limitato dalle fasce di reperibilità per consentire al medico di accertare l’infermità e pertanto, dopo tale accertamento, torna nella piena disponibilità della persona.
Diversamente si imporrebbe infatti un riposo quotidiano che potrebbe non essere necessario o addirittura essere incompatibile con le terapie prescritte per alcune malattie per le quali, anziché il riposo a casa, potrebbe essere necessario l’allontanamento dal luogo di residenza.
L’unico obbligo in capo al lavoratore è quello di curarsi al meglio in quanto, qualora le mancate cure provochino il protrarsi dello stato di malattia, il lavoratore può essere chiamato a risarcire il danno erariale da parte della Corte dei Conti.