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Testo Unico Sicurezza: cosa cambia

Il 5 agosto 2009 è stato pubblicato il D.Lgs. 106/09 G.U. n. 180 "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81"*.

 

Il Decreto legislativo 106/09 contiene ben *149 articoli* che novellano
in maniera incisiva il Decreto legislativo n. 81/2008, con il fine di
*correggere gli errori materiali e tecnici *contenuti nel D.Lgs.
81/2008, approvato, a Camere oramai sciolte, e *superare le difficoltà
operative, le criticità e le lacune evidenziate dai primi mesi di
applicazione*

Scopo del D.Lgs. n. 106/2009 è quindi quello di rendere *maggiormente
effettiva la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,
*modificando i *Titoli IV, V e VI* del Decreto legislativo n. 81/2008
inerenti i *Cantieri temporanei e mobili, la* *Segnaletica di salute e
sicurezza sul lavoro, la Movimentazione manuale dei carichi. *

In particolare, per quanto attiene i cantieri temporanei di cui al
*Titolo IV* del D.Lgs. 81/08 si evince un importante ed incisivo
intervento di modifica che tocca quasi tutti gli articoli, con modifiche
sia di carattere solo formali che sostanziali.

Più in generale, si evidenziano (anche secondo il comunicato stampa
emesso il 31 luglio dall’ufficio stampa del Governo) precise linee di
azione:

* introduzione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi in settori a particolare rischio
infortunistico in modo che in essi possano operare unicamente
aziende o lavoratori autonomi rispettosi delle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro. Tale sistema, in vista della sua
estensione in altri ambiti, inizierà ad operare nel settore edile
per mezzo della istituzione di una "patente", strumento che
utilizzerà un criterio certo e semplice per la verifica della
idoneità tecnico-professionale delle imprese o dei lavoratori
autonomi edili, la quale verrà valutata tenendo conto di elementi
quali la effettuazione delle attività di formazione e la assenza
di sanzioni da parte degli organi di vigilanza;
* superamento di un approccio meramente formalistico e burocratico
al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prestando
maggiore attenzione ai profili sostanziali (approccio per
obiettivi e non solo per regole). Ad esempio, il correttivo
ribadisce la assoluta e inderogabile necessità per ogni impresa di
valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei propri
lavoratori ma, al contempo, semplifica la procedura per dare prova
della data del medesimo documento;
* rivisitazione del potere di sospensione dell’impresa, in modo da
perfezionare tale importante procedura rendendo maggiormente certi
sia i requisiti che ne legittimano la adozione che i casi nei
quali la sospensione possa essere imposta;
* ricezione integrale delle proposte avanzate in sede tecnica dalle
parti sociali nell’ambito degli incontri, tenutisi nell’arco degli
ultimi quattro mesi del 2008, presso il Ministero del lavoro e
finalizzati alla predisposizione di un "avviso comune" tra loro
sulla salute e sicurezza in ambiente di lavoro;
* definizione di un corpo normativo coerente anche con la realtà e
le caratteristiche delle piccole e medie imprese e con le
peculiarità delle forme di lavoro atipico e temporaneo;
* valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali quali strumenti di
ausilio alle imprese e ai lavoratori per il corretto adempimento
degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e per
l’innalzamento dei livelli di tutela negli ambienti di lavoro;
* miglioramento della efficacia dell’apparato sanzionatorio, con
l’obiettivo di assicurare una migliore corrispondenza tra
infrazioni e sanzioni.

Sono inoltre contenute novità in tema di *Formazione*, *DVr *(*data
certa*, viene introdotta la possibilità di certificarne la certezza
della data attraverso la firma congiunta degli attori della sicurezza in
azienda).

In materia di valutazione dello *stress lavoro correlato *è ipotizzato
un rinvio al 01.08.2010.
*Eliminato l’obbligo del DUVRI *per le lavorazioni che comportano una
sola prestazione intellettuale, una fornitura di attrezzature o
materiali, una prestazione della durata inferiore a 2 giorni;

Istituita una "*patente a punti*" per la verifica della idoneità
tecnico-professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi edili

Data certa: semplificata la procedura per dare prova della data del DVR,
ora attuabile attraverso la firma congiunta del documento.

Rivisto il *Potere di sospensione dell’attività di impresa *da parte
degli organismi di vigilanza

Confermata la possibilità che il *medico competente *verifichi
*l’idoneità del lavoratore alla mansione *prima della sua assunzione

*rivisitata l’entità delle sanzioni *in modo da rendere le pene
detentive eque rispetto alla gravità delle infrazioni e le ammende e le
sanzioni pecuniarie proporzionate, oltre che alle violazioni,
*all’aumento dei prezzi al consumo*, verificato *su base ISTAT*, dal 1994.

Questi *gli interventi di modifica effettuati il 31 luglio 2009.*

* *Eliminato l’obbligo del DUVRI* per le lavorazioni che comportano
una sola prestazione intellettuale, una fornitura di attrezzature
o materiali, una prestazione della durata inferiore a 2 giorni;
* Istituita una "*patente a punti" per la verifica della idoneità
tecnico-professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi edili*
* *Data certa: *semplificata la procedura per dare prova della data
del DVR, *ora attuabile attraverso la firma congiunta del documento.*
* Rivisto il *Potere di sospensione *dell’attività di impresa da
parte degli organismi di vigilanza
* Confermata la *possibilità che il medico competente verifichi
l’idoneità del lavoratore alla mansione prima della sua assunzione*
* rivisitata l’entità delle sanzioni in modo da *rendere le pene
detentive eque rispetto alla gravità delle infrazioni* e *le
ammende e le sanzioni pecuniarie _proporzionate_*_, oltre che alle
violazioni, *all’aumento dei prezzi *_al consumo, verificato su
base ISTAT, dal 1994.

*/Prima applicazione/*

/Oggi, in cantiere per una ispezione, verifichiamo (e constatiamo) la
traduzione letterale dell’art. 84 dopo la parziale sostituzione.
"Protezioni dai fulmini
1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le
strutture, le attrezzature, _siano protetti dagli effetti dei fulmini
_*realizzati* secondo le norme tecniche."
La violazione di questo articolo rimane ancora senza una punizione!
In merito all’art. 80 ed alla sua nuova formulazione (modifiche al comma
1 e aggiunta del comma 3-bis), troviamo che all’art. 87, viene
sanzionato l’art. 80, commi 2, 3 e 4(!).
C’era una betoniera in funzione (come posto fisso di lavoro) proprio
sotto il ponteggio, senza adeguata copertura. Verifichiamo la sanzione e
scopriamo che la stessa non è più da € 500 a € 2000, ma è stata portata
*ad arresto fino a sei mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400€ *, cioè
notevolmente aumentata!
Chiediamo il P.O.S. ma il P.O.S. non c’è. Verifichiamo le sanzioni e
scopriamo che si
applica _la pena dell’ammenda da 2.000 a 4.000 euro _se il Piano
Operativo di Sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi
di cui all’allegato XV.
Ecco un primo esempio di una contravvenzione punita solo con la pena
*dell’ammenda *(art. 301) in presenza della quale l’ispettore ora *deve
applicare* le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del
reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del D.Lgs.19.12.1994, n. 758.
Alle prossime./

/ franco di cosmo