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Vieste/ Sparo fuochi S. Giorgio l’ordinanza del Circomare

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Vieste:  
VISTA:    la propria autorizzazione n. 24/2010 rilasciata in data 21.04.2010 per l’accensione di fuochi pirotecnici a cura del Sig. FLORIO Vladimiro nato a S. Severo (FG) il 01.01.1970 ed ivi residente alla via Pietro Nenni, n°193 legale rappresentante della società “Pirotecnica Padre Pio s.r.l. ”, da effettuarsi il giorno 23.04.2010 alle ore 24.00 circa – nell’ambito del porto di Vieste, sulla parte dell’ultimo terzo del molo di sopraflutto;      
          
VISTA:    l’autorizzazione allo sparo di fuochi pirotecnici datata 19.04.2010 del Comune di Vieste – Ufficio Commercio e Attività Produttive;      
          
VISTI:    gli artt. 48 e 57 del T.U.L.P.S. n. 773 del 18 giugno 1931;      
          
VISTI:    gli artt. 81, 101 e 110 del Regolamento di esecuzione al citato Testo Unico;      
          
VISTE:    le disposizioni emanate dal Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione centrale Affari Generali con dispaccio n. 559/C.25055.XV.A.MAS (1) in data 11 gennaio 2001 inerenti l’ordine, la sicurezza e la tutela della incolumità pubblica in occasione dell’accensione di fuochi artificiali ai sensi dell’art. 57 del T.U.L.P.S.;      
          
VISTI:    gli artt. 17, 30, 80, 1164 e 1231 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (Parte Marittima);     
 
RITENUTO:    necessario salvaguardare la pubblica incolumità e la vita umana in mare, prevenire il verificarsi di possibili danni a persone e/o cose e consentire il regolare svolgimento delle manifestazioni pirotecniche;     
RENDE  NOTO
che nei giorni, orari e luoghi sotto indicati:
–    14 – 22 aprile ore 20.00 fuoco serale (fine novena);
–    22 aprile: 08.00 ed ore 24.00 presso spiaggia Marina Piccola;
–    23 aprile: ore 07.00, 09.30, 11.00 e 13.00 presso spiaggia Marina Piccola e piazza S. Maria delle Grazie (Processione del Santo);
–    23 aprile: ore 24.00 – chiusura della festa con spettacolo pirotecnico finale sul molo sopraflutti del porto, radicato al Lungomare Europa, sulla parte dell’ultimo terzo;
sarà effettuata l’accensione di fuochi pirotecnici, a cura della società “Pirotecnica Padre Pio s.r.l.” indicata in premessa, nel contesto dei festeggiamenti in onore di San Giorgio;

ORDINA
Articolo 1

Durante lo svolgimento delle manifestazioni pirotecniche i luoghi del pubblico demanio marittimo interessati all’accensione dei fuochi d’artificio, sono interdetti al transito ed alla sosta di persone e/o mezzi non autorizzati.

Articolo 2

    Il molo di sopraflutto del Porto di Vieste, gli specchi acquei del bacino portuale e quelli esterni contigui all’imboccatura fino ad una distanza di 300 mt., nonché gli specchi acquei prospicienti le zone di arenile interessate dagli spari per una distanza di 300 mt dalla battigia, durante lo svolgimento delle manifestazioni sono interdetti alla balneazione, alla navigazione, alla pesca, alla sosta e ad ogni altra attività connessa ai pubblici usi del mare.

Articolo 3

Il pirotecnico dovrà:
·    attenersi scrupolosamente a tutte le prescrizioni contenute nell’autorizzazione allo sparo di fuochi pirotecnici rilasciata dall’Autorità Locale di P.S./ Comune;
·    munirsi del nulla-osta ai soli fini demaniali marittimi rilasciato dall’Amministrazione/Ente Competente per il luogo degli spari (Autorità Marittima/Amministrazione Comunale/Altro);
·    munirsi del nulla-osta del Concessionario del tratto di arenile interessato dallo spettacolo pirotecnico;
·    munirsi di apposita polizza assicurativa per R.C., per la copertura dei rischi derivanti dell’effettuazione dello spettacolo pirotecnico;
·    munirsi di ogni altra ulteriore eventuale autorizzazione richiesta dalle vigenti normative applicabili alla manifestazione in questione (spettacolo pirotecnico).

Articolo 4

    Al termine dell’accensione dei fuochi pirotecnici, il pirotecnico dovrà provvedere a rimuovere dalla zona in questione i residui derivanti dall’accensione dei fuochi, riportandola in pristino stato.

   
Articolo 5

    I contravventori alla presente Ordinanza sempre che il fatto non costituisca più grave reato, saranno ritenuti responsabili dei danni provocati a persone e/o cose a causa del loro comportamento illecito, e saranno puniti a norma degli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.

Articolo 6

E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare a far osservare le norme contenute nella presente Ordinanza.-
   
Vieste, lì 21.04.2010

 
F.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Vincenzo SACCO