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Peschci/ Sparo di fuochi pirotecnici molo ponente e spiaggia – L’Ordinanza –

Località: Molo di Ponente e Spiaggia del Porto – Comune di Peschici – Data: 31 Luglio 2010 (Sabato) e 12 Agosto 2010 (Giovedì) alle ore 23.00  e 16 Agosto 2010 (Lunedì), alle ore 00.30 – Validità: 31 Luglio 2010 – 12-16 Agosto 2010– Organizzatore: Sig. ALTRUI Michele per conto della Ditta “PIRO DAUNIA S.r.l. FUOCHI ARTIFICIALI” di San Severo (Fg).

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Vieste:
 
VISTA             l’autorizzazione n. 05/2010 rilasciata dalla Delegazione di Spiaggia di Peschici in data 27.07.2010 al Sig. ALTRUI Michele in qualità di organizzatore per conto dell’Associazione/Soc. “PIRO DAUNIA S.r.l. FUOCHI ARTIFICIALI” con sede in San Severo (FG) in Via Contrada Torre Gramigna, per l’accensione e sparo di fuochi pirotecnici da effettuarsi nei giorni 31 Luglio 2010 e 12 Agosto 2010 alle ore 23.00 e 16 Agosto 2010 alle ore 00.30 sul molo di Ponente e Spiaggia del Porto di Peschici;
VISTI     gli artt. 17, 30 ed 80 del codice della navigazione e l’articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione – parte marittima;
VISTO    il messaggio n. 1850/OPERATIVA in data 26.07.2010 della Delegazione di Spiaggia di Peschici, con il quale è stato richiesto al Comando Militare Marittimo di Ancona l’emissione di apposito avviso ai naviganti;
CONSIDERATA la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell’Autorità Marittima, ai fini della sicurezza delle attività portuali e per la salvaguardia della pubblica incolumità all’interno di ambiti portuali comunque aperti al pubblico uso;

RENDE NOTO
che alle ore 23.00 dei giorni 31 Luglio 2010 e 12 Agosto 2010 e alle ore 00.30 del 16 Agosto 2010 fino al termine della manifestazione, parte dell’area portuale di Peschici, in particolare sul molo di Ponente, e della relativa spiaggia sarà interessata dall’accensione di fuochi pirotecnici, a cura della società indicata in premessa;

O R D I N A

Art. 1    – Interdizione dell’area di accensione dei fuochi
Negli orari di cui sopra, fino al termine della manifestazione, nell’area circolare ubicata nella zona di cui al rende noto con ampiezza di metri 300 circostanti il sito ove vengono ubicati i tubi di lancio, segnalata sul posto, in conformità a quanto prescritto in seno all’autorizzazione rilasciata alla ditta incaricata dell’accensione, con l’impiego di transenne amovibili/nastro retroriflettente, è vietato:
§    transitare, fermarsi o sostare con qualunque autoveicolo;
§    transitare a piedi all’interno del perimetro segnalato;
§    svolgere qualunque attività comunque connessa alla movimentazione di merci o altra attività portuale;
§    la navigazione, la sosta, l’ancoraggio e l’ormeggio a qualsiasi unità navale.
Art. 2-Deroghe
Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1:
§    i mezzi ed il personale facenti capo alla ditta incaricata dell’accensione dei fuochi;
§    i mezzi ed il personale della Delegazione di Spiaggia di Peschici e delle forze di polizia in servizio;
§    le unità del servizio 118 o del Comando provinciale Vigili del fuoco o adibite ad altro pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite.
Art. 3 – Transito veicolare e pedonale in prossimità dell’area d’interdizione
Gli automezzi e le persone in transito in prossimità dei limiti esterni all’area d’interdizione devono procedere prestando particolare attenzione alle segnalazioni del personale in servizio di polizia e con l’adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalle regole di comune prudenza al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.
Art. 4    – Disposizioni finali e sanzioni
E’ fatto obbligo alla Società “PIRO DAUNIA S.r.l. FUOCHI ARTIFICIALI”, di provvedere al termine delle operazioni, alla bonifica dell’area interessata da eventuali fuochi artificiali inesplosi e quant’altro da essi derivato.
La presente ordinanza non esime dall’obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento di competenza di organi o enti cui la Legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall’attività posta in essere.
I contravventori a quanto dettato nei precedenti articoli saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato ai sensi dell’articolo 1174 del Codice della Navigazione “Inosservanza di norme di polizia” e 1231 del Codice della Navigazione “Inosservanza di norme in materia di sicurezza della navigazione”. Essi saranno ritenuti responsabili dei danni che dovessero derivare a persone e/o cose a causa della loro inosservanza a quanto dettato dalla presente Ordinanza.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Vieste, lì 30.07.2010
F.to P. IL COMANDANTE
  T.V. (CP) Vincenzo SACCO t.a.
L’UFFICIALE IN II^
S.T.V. (CP) Allegra AGAMENNONE

 

 

 

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