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Lesina/ Gara di pesca da riva con canna – l’ordinanza –

Località: Litorale Comune di Lesina (FG) – Fascia della lunghezza di metri 800 circa e precisamente per metri 400 a destra e metri 400 a sinistra della battigia antistante il Lido “Sirena”;
Data: 06 Novembre 2010 dalle ore 17.00 alle ore 22.00;                                     
Organizzatore: Sig. RUSSOLILLO Raffaele, in qualità di presidente dell’associazione di pesca sportiva “CLUB MISTER SURF 95”.
Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP) Guido LIMONGELLI, Capo del Circondario Marittimo di Vieste:

VISTA        l’autorizzazione n. 11/2010/MSV rilasciata in data 28.10.2010 dalla Capitaneria di Porto di Manfredonia;
VISTA    la nota del Comune di Lesina (FG) prot. nr. 16998/17546 del 13.10.2010;
VISTI    gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

che dalle ore 17.00 alle ore 22.00 del giorno 06 Novembre 2010 la fascia della lunghezza di metri 800 circa e precisamente per metri 400 a destra e metri 400 a sinistra della battigia antistante il Lido “Sirena” sito nel Comune di Lesina (FG), nonché l’antistante specchio acqueo definito dall’art. 1 della presente Ordinanza, saranno interessati da una gara di pesca da riva con canna da pesca organizzata dal Sig. RUSSOLILLO Raffaele, in qualità di presidente dell’associazione di pesca sportiva “CLUB MISTER SURF 95”;

 O R D I N A

Art. 1    – Interdizione del campo di gara
A decorrere dalle ore 17.00 e  fino alle  ore 22.00 del giorno 06 Novembre 2010, nella zona di mare di cui al rende noto fino ad una distanza di 400 metri dalla riva, è vietato:

§    navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
§    praticare la balneazione,
§    effettuare qualsiasi tipo di immersione;
§    svolgere attività di pesca di qualunque natura da parte di soggetti non partecipanti alla manifestazione sportiva oggetto della presente Ordinanza.
È altresì interdetto il transito sul tratto di arenile interessato dalla manifestazione a tutti i soggetti non partecipanti alla gara e non facenti parte del comitato organizzatore;

                                                 Art. 2    Deroghe
           Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1,
§    le unità della Guardia costiera e delle altre forze di polizia in servizio ;
§    le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità di accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall’ente di appartenenza.

                        Art. 3    – Disposizioni finali e sanzioni
I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi delle vigenti disposizioni normative previste a tutela della sicurezza della navigazione, del demanio marittimo, della pesca e dei pubblici usi del mare.
                E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio, l’inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.vieste.guardiacostiera.it , nonché l’opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Vieste, lì 30.10.2010

   
   
  F.to IL COMANDANTE
                                     T.V. (CP) Guido LIMONGELLI