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Vieste/ L’ordinanza per la sicurezza degli accosti nei porti del nostro Circondario Marittimo

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Vieste,

 

VISTI:    gli articoli 17, 30, 62, 63, 65, e 81  del Codice della Navigazione, nonché dall’articoli 59, 62, 63, 64, 65, 71,73, 74 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
VISTA:    la propria Ordinanza n. 34/2008 in data 15 ottobre 2008: “Disciplina della destinazione delle banchine del porto di Vieste”;
VISTA:    la propria Ordinanza n.03/2007 in data 15 marzo 2007: “Disciplina dell’accesso e della sosta nelle aree destinate al pubblico utilizzo del porto di Vieste”;
VISTA:    la propria Ordinanza n. 02/2007 in data 06 marzo 2007: “Disciplina dei porti/approdi di , Foce Varano e Capojale”;
VISTA:                    la propria Ordinanza n. 26/2009 del 27.07.2009 relativa al Porto di Rodi Garganico;
VISTA:    la propria Ordinanza n. 21/99 in data 19 giugno 1999: “Disciplina accosti nel porto di Peschici”;
VISTE:                  le evidenze riportate sul Portolano edito dall’Istituto Idrografico della Marina Militare Italiana nella parte in cui vengono fornite specifiche istruzioni per l’entrata nei porti di giurisdizione di Circomare Vieste nonché segnalazioni relative al fenomeno dell’insabbiamento degli ambiti portuali;
VISTO:                   il Decreto n. 1/2002 del 15.11.2002 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste relativo alla definizione delle “acque tranquille”;
VISTE:    le richieste di approdo presentate a questo Ufficio Circondariale Marittimo dalle società di navigazione che intendono effettuare il servizio di trasporto passeggeri da e per le Isole Tremiti per il corrente anno 2011;
VISTO:    il fax n. 1415 in data 20 febbraio 2011: “convocazione società armatrici delle unità trasporto passeggeri che effettuano la linea per le Isole Tremiti per la stagione estiva 2011;
VISTO:    il “verbale di riunione – stagione estiva 2011” in data 12.03.2011;
RITENUTO:     necessario ed opportuno disciplinare la materia allo scopo di salvaguardare la sicurezza in ambito portuale e consentire l’ordinato flusso dei passeggeri in arrivo/partenza da e per le Isole Tremiti;
CONSIDERATO:     che allo stato attuale l’ormeggio per l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri da e per le Isole Tremiti può avvenire esclusivamente sull’ultimo tratto del molo S. Lorenzo nel porto di Vieste;
CONSIDERATO: che il Porto di Vieste è interessato dal traffico passeggeri su unità limitate alla navigazione speciale in acque tranquille;
CONSIDERATO:    altresì, che nel molo S. Lorenzo, destinato anche alle unità da pesca, può avvenire l’ormeggio per l’effettuazione delle operazioni commerciali di una sola nave passeggeri per volta;

ORDINA

Art. 1

I Comandanti delle unità adibite al trasporto passeggeri, fermo restando il disposto di cui agli artt. 295e  298 del Codice della Navigazione, devono manovrare secondo i canoni dell’arte marinaresca e in conformità alle disposizioni della COLREG ‘72, in relazione alla situazione batimetrica effettivamente in essere nel  bacino portuale, al pescaggio della propria unità, agli spazi di manovra ed evoluzione all’interno del bacino ed alle caratteristiche dimensionali, evolutive e di manovra della propria  unità, alle condizioni meteomarine in atto, al fine di garantire la sicurezza di tutte le operazioni connesse all’ingresso/uscita dal porto.
Eventuali situazioni idonee a limitare la capacità o possibilità di manovra ai sensi del comma 1 del presente articolo devono essere tempestivamente comunicate alla Sala Operativa del Porto di approdo e comunque alla Sala Operativa Unificata dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste e il Comandante dell’unità deve attenersi alle specifiche fornite dall’Autorità Marittima.

Art. 2

Tutte le altre unità in entrata/uscita dal porto dovranno dare la precedenza nelle manovre alle unità adibite al trasporto passeggeri.

    Art. 3   

I comandanti delle unità adibite al trasporto passeggeri in partenza dai porti di giurisdizione, dopo aver eseguito gli accertamenti previsti dall’art. 297 del Codice della Navigazione, devono comunicare alla Sala Operativa del Porto di approdo ovvero alla Sala Operativa Unificata dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste, prima dell’uscita dall’imboccatura del Porto,  l’orario della partenza ed il numero delle persone presenti a bordo compreso l’equipaggio.

Art. 4

I comandanti delle unità adibite al trasporto passeggeri in arrivo presso i porti di giurisdizione devono comunicare alla Sala Operativa del Porto di approdo ovvero alla Sala Operativa Unificata dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste, prima dell’ingresso all’imboccatura del Porto,  l’orario di arrivo e il numero delle persone presenti a bordo compreso l’equipaggio.

E’ vietato accedere al bacino portuale qualora la banchina di destinazione risulti essere già occupata da unità da passeggeri impegnate in operazioni commerciali ovvero in fase di manovra e dovrà comunque essere lasciata libera l’imboccatura del porto  per  un raggio di 500 mt. fino al termine della manovra di uscita dall’imboccatura del porto.

Nel caso di più unità adibite al trasporto passeggeri in arrivo nel Porto, l’unità avente stazza lorda inferiore deve attendere, oltre i 500 mt dall’imboccatura del porto, il completamento della manovra di ingresso da parte dell’unità con stazza lorda superiore.

Nel caso di più unità adibite al trasporto passeggeri e destinate all’uscita dal Porto, l’unità avente stazza lorda superiore, deve attendere il completamento della manovra di uscita da parte dell’unità con stazza lorda inferiore.

Art.  5

Tutte le operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri devono avvenire mediante strutture idonee e in condizioni di stabilità dell’unità al fine di prevenire qualsiasi incidente o movimento dell’unità durante le suddette operazioni.
Per le operazioni di imbarco/sbarco di passeggeri, la responsabilità di eventuali sinistri inerenti persone e/o cose impegnate in tali operazioni, è posta in capo al vettore marittimo per quanto attiene alle procedure di sicurezza, nei termini, modalità e limiti di cui all’art. 409 Cod. Nav.
I vettori  saranno  ritenuti inoltre responsabili della sicurezza di tutti gli altri apprestamenti eventualmente utilizzati per le operazioni di imbarco/sbarco sulle/dalle predette unità.
A cura del vettore marittimo dovrà essere idoneamente delimitata (anche con l’ausilio di transenne mobili) l’area destinata alle operazioni di imbarco/sbarco anche in modo da prevenire la caduta accidentale in mare di passeggeri durante le predette operazioni.

Art.  6

Ad eccezione delle unità adibite al trasporto passeggeri in acque tranquille e  ferme restando le differenti valutazioni dell’Autorità Marittima in relazione alle condizioni di sicurezza e di destinazione degli spazi portuali, la sosta inoperosa all’ormeggio nel Porto di Vieste delle unità adibite al trasporto passeggeri nelle ore notturne potrà essere autorizzata di norma  all’unità che nel corso della giornata per ultima arrivi in banchina  e per prima lasci la stessa nel giorno successivo.

Art. 7

Le modalità di ormeggio delle unità adibite al trasporto passeggeri alle banchine destinate a riceverle per ciascun porto saranno determinate dall’Autorità Marittima in relazione agli spazi operativi disponibili ed alle caratteristiche dell’unità.

Art. 8

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari poste a tutela della salvaguardia della vita umana in mare, della sicurezza della navigazione, del demanio marittimo e dei pubblici usi del mare.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio, l’inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale www.vieste.guardiacostiera.it, nonché l’opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

F.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Guido LIMONGELLI