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Un Garante per l’infanzia e l’adolescenza

Istituita l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (L.112 del 12 luglio 2011, “Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 2011). L’Autorità è organo monocratico, con poteri autonomi di organizzazione, indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica. Il titolare è nominato d’intesa con i presidenti di Camera e Senato, dura in carica quattro anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta.

Al Garante sono assegnate funzioni di promozione, collaborazione, garanzia, oltre a competenze consultive. Può anche esprimere pareri sui disegni di legge e sugli atti normativi del Governo in materia di diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, promuovere sinergie con la Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza.

Le legge ha istituito, inoltre, la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, presieduta dall’Autorità e composta da garanti regionali o figure analoghe per promuovere l’adozione di linee d’azione comuni e per un costante scambio di dati e di informazioni.

A livello nazionale il garante promuove studi e ricerche sull’attuazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, avvalendosi dei dati e delle informazioni dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia.

Il Garante esercita la sua attività a favore dei diritti dei minori anche mediante compiti di proposta, consultivi, di informazione e di ascolto dei minori e, entro il 30 aprile di ogni anno, deve presentare alle Camere una relazione sull’attività svolta nell’anno solare precedente.

Tutti i cittadini possono rivolgersi all’Autorità garante per la segnalazione di violazioni e di situazioni di rischio di violazione dei diritti dei minori, attraverso il 114, numero telefonico di emergenza gratuito o gli altri numeri di pubblica utilità gratuiti.