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Circomare Vieste/ Comunicazione giornata di fermo pesca L’Ordinanza.

Il capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Vieste: Visto il decreto in data 14/07/2011 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, relativo all’interruzione temporanea obbligatoria dell’attività di pesca con sistema a strascico e/o volante, in particolare l’art. 4) comma 1) che prevede le “Misure tecniche successive all’interruzione temporanea”;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 sulla “Disciplina della pesca Marittima” e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il D.P.R. 2 ottobre 1968, n.1639, recante il “ Regolamento di esecuzione della legge
14/7/1965, n.963, concernente la disciplina della pesca marittima” e sue successive
modifiche;
Vista la Legge n° 689 del 24 novembre 1981 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto necessario disciplinare le modalità di comunicazione della “Misura tecnica” di cui
all’art. 4) comma 1) del D.M. 14/07/2011, nella considerazione dell’elevato numero di
MM/PP autorizzati con sistema strascico e/o volante di stanza nel porto di Vieste, Peschici
e Capojale;
Visti gli articoli 17, 30, 62, 81, 223, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e l’articolo
59 del relativo Regolamento di esecuzione.
RENDE NOTO
(Misura tecnica successiva all’interruzione temporanea)
Nelle otto settimane successive all’interruzione temporanea obbligatoria dell’attività di
pesca con sistema a strascico e/o volante, le unità autorizzate con tale sistema
osserveranno, ai sensi dell’art. 4 comma 1) del D.M. 14/7/2011 citato in premessa, un
giorno di fermo settimanale definito dall’armatore oltre al giorno di venerdì.
O R D I N A
Art.1
(Comunicazione di fermo tecnico)
Al fine di poter ottemperare a quanto previsto al comma 1) dell’art. 4) del D.M.
14/07/2011, l’armatore deve definire e comunicare all’Autorità Marittima competente per
territorio, qualora abbia scelto i porti di Vieste, Peschici e Capojale come porto di base
logistica, l’ulteriore giorno settimanale di fermo della/e propria/e unità. Qualora decida di
fermarsi, per esigenze tecniche/organizzative, in un porto diverso da quello della base
logistica, lo dovrà comunicare così come previsto dalla dichiarazione di cui all’allegato 1).
La comunicazione (come da modello in allegato 1) deve essere fatta per iscritto e
consegnata a mano o inviata via fax o via email (Vieste: n. fax 0884/707669 email
vieste@guardiacostiera.it; Peschici n. fax 0884/962767 email peschici@guardiacostiera.it;
Rodi Garganico n. fax 0884/965140 email rodigarganico@guardiacostiera.it;) anche nel
medesimo giorno scelto purchè pervenga entro l’orario di apertura dell’ufficio al pubblico
(dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00).
Art.2
(Porto di base logistica)
Al fine di poter individuare l’Autorità competente a ricevere la comunicazione di cui
all’articolo precedente, l’armatore di unità dotate di sistemi a strascico e/o volante, che
intende scegliere quale porto di base logistica quello di Vieste, Peschici e Capojale, è
tenuto a presentare all’Autorità Marittima entro il 03.10.2011, apposita dichiarazione
(come da modello in allegato 2).
Art.3
(Sanzioni)
I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca un più grave reato,
saranno puniti ai sensi e per gli effetti degli artt. 26 e 27 della legge n.963/65, come
modificati dalla legge 25/8/88 n. 318, dell’art. 1174 del Codice della Navigazione e, ove
ricorra, ai sensi dell’art.650 del Codice Penale.
Art.6
(Disposizioni finali)
La presente ordinanza entra in vigore con effetto immediato ed abroga e sostituisce ogni
altra disposizione in precedenza emanata con essa in contrasto e/o incompatibile.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza che
viene inserita sul sito istituzionale www.guardiacostiera.it/vieste, pubblicata all’albo di
questa Autorità Marittima e diffusa attraverso gli organi di stampa locali.

F.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Fausto SCHIRONE