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Regione/ Approvato il ddl in materia di politiche agricole

Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza, con l’astensione di FI e NCD, il disegno di legge che contiene disposizioni urgenti in materia di politiche agricole. Con questo provvedimento sono state modificate ed integrate alcune leggi regionali, sia per adeguarle a seguito di talune modifiche legislative intervenute nel tempo, sia per attivare nuovi procedimenti amministrativi più adeguati alle esigenze di maggiore trasparenza. In particolare, per quanto riguarda le modifiche alle norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei Consorzi di bonifica si è ritenuto di dover intervenire stabilendo che il numero dei consiglieri eletti nel Consiglio di Amministrazione, venga distribuito tra le fasce in proporzione al totale della contribuenza della singola fascia, rispetto al totale complessivo della contribuenza, con arrotondamento per difetto da 0,1 a 0, 5 e per eccesso da 0,6 a 0,9. Sono state anche modificate le norme  riguardanti le modalità di presentazione delle liste concorrenti ed i criteri per l’assegnazione dei seggi secondo il criterio proporzionale. Un’altra modifica riguarda il conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi, per il quale si esclude la necessità di richiedere autorizzazione per la trasformazione del bosco e il rimboschimento compensativo nel caso di manutenzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di edifici esistenti, conformi alle destinazioni urbanistiche, che non comportano incrementi di volumetria e che siano censiti dall’Agenzia del Territorio. La modifica è motivata dal fatto che le manutenzioni sui manufatti esistenti non sottraggono bosco. La legge regionale n. 20/1999 che disciplina le procedure di assegnazione e vendita di beni della Riforma Fondiaria, è stata invece modificata per renderla più adeguata agli obiettivi che si intendono perseguire. In particolare, si è ritenuto  utile trovare una soluzione ai numerosi casi di assegnazione e vendita rimasti insoluti dopo il decesso dell’originario assegnatario. La modifica viene articolata in modo da favorire la dismissione di unità produttive e quote a quegli eredi che a seguito del decesso dell’assegnatario originario,  hanno continuato direttamente la conduzione dei terreni assegnati con autorizzazione provvisoria al proprio congiunto, pur non in possesso della qualifica di manuale coltivatore della terra. Al fine di evitare determinazioni di prezzi di vendita di terreni da assegnare, incongruenti e non corrispondenti al loro valore effettivo, si adotterà come parametro di riferimento per la determinazione dei prezzi di vendita, le tabelle V.A.M. —Valori Agricoli Medi — predisposti dalla Commissione Provinciale Espropri. Un altro intervento ha riguardato il patrimonio di fabbricati ed immobili, molti dei quali superano abbondantemente i 50 anni, che nel corso degli anni sono stati abbandonati o utilizzati impropriamente con continui interventi manutentivi necessari per la loro messa in sicurezza. La proposta si conforma, quindi, ad una possibile utilizzazione, esclusivamente, per pubblica utilità da parte degli Enti che ne farebbero richiesta valorizzando nel contempo il patrimonio immobiliare di riforma senza alcun onere per l’erario regionale. Viene definita la modalità di alienazione dei terreni, fabbricati e altre opere di riforma non idonei a uso di pubblico generale interesse facenti parte del patrimonio acquisito o realizzato ai sensi delle leggi di riforma fondiaria che, per effetto di intervenute modificazioni nella strumentazione urbanistica, non ricadono in tutto o in parte in zone tipizzate a verde agricolo, o comunque, abbiano perduto tale vocazione. Per tale tipologia di beni, una volta determinato il valore iniziale del bene, si procede alla pubblicazione di un Avviso Pubblico per un periodo non inferiore ai 20 giorni, specificando il bene in vendita ed il prezzo posto a base d’asta e la specificazione che chiunque può presentare, entro il termine all’uopo fissato, offerte migliorative.  Alla scadenza del termine l’Ufficio competente comunicherà al possessore il prezzo di vendita che potrà risultare quello determinato come prezzo base o, in caso di offerte migliorative, quello più alto proposto. È stata anche modificata anche la L.R. n. 18/99 recante “Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee” nella parte relativa al rinnovo della concessione. Pertanto, anche per il rinnovo delle concessioni “all’emungimento di acque sotterranee”, le cui istanze siano state presentate sia all’ex Ufficio del Genio Civile sia ai competenti uffici delle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio, sino alla data di entrata in vigore della presente legge, e non ancora rilasciate in rinnovo dai medesimi uffici, sia possibile, pagando una sanzione di C. 100,00 alla Regione Puglia, ritenerle rinnovate con validità sino alla data del 31.12.2016.