4° Parte.
Dagli atti di assenso del 1469 si ricavavano gli atti di fida e diffida dell’erbaggio, e lo ius pascendi nei luoghi e per mesi ,gli atti a coltura ed a rispetto del barone possessore quanti animali potevano tenere e quanti ne teneva il primo cittadino di detta terra di Peschici secondo la forma delle Costituzioni del regno, e capitolazioni del barone e cittadinanza di Peschici e non altrimenti e tutto ciò sotto pena e se perveranno dovuti illeciti, in tal caso sia lecito anche ai possessori pignorare e carcerare con la dovuta forma delle Istruzioni di questa regia dogana e così di questa intendendo l’effetto suddetto tutti i rimedi opportuni e delle leggi comuni come municipali del Regno a favore dei suddetti cittadini ai quali non sia fatto pregiudizio alcuno ; a condizione però che essendosi delineate le ragioni della supposta linea li conferrà , e situazioni d’essa come in ogni altro che la parte pretendesse cosa in contrario,dette le spese dell’accessso suddetto ,ordinò e del peso andare a carico , certifico,e danno della parte medesima ,come ancora di protestare ogni cosa legittima che avevamo.
Giorno 4 Giugno 1708.
Seguivano le firme dei funzionari della dogana non decifrabili.
Giuseppe Laganella.