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Un processo per contrabbando di manna a Ischitella nel 1718.

rispetto l’interesse delle parti la detta corte d’ischitella avesse tutta giustizia quali provvisioni furono poi sospese con esposizioni sorrettizie quali stavano a vantaggio esponendo a V s che il commissario doveva par parola in regia Camera di detta giusta pretenzione hanno ottenuto rescritto che in verità il Commissario proponeva un intervento quando non vi è causa da proporsi non essendoci decreto di lui l’una e l’altra parte si fosse gravata ,ma solo la suddetta data si fosse a vs si fosse degnata di spiegare che la grazia concedetali intendesse per l’intervento fiscale tanto come cammino di diritto e non per quello come del supplicante come affittatuario e molto meno per lo debito civile di detti inquisiti di rotula novanta di manna ed ora e ora non si tratta altro salvo che esecuzione degli ordino di V S. e del Sig. Commissario alle parti per impedirla hanno inventato che si fosse parola da farsi in regia Camera che però ricorre da V.S e la supplica degnarsi ordinare allo stesso Sig. Commissario che come effetto l’Amministratore diriga rispetto all’interesse del supplicante l’arma rimanente della visitazione che ad interesse del regio fisco a questo non ostino i detti rimedi surretti gravamente come tenuta a prevaricarli dalle parti e levarsi a grazia come vuole Dio,1719,27 Maggio firma rimanente della visitazione dice causa il Commissario sopra le cose esposte di giustizia e provveda al regio interesse supplicante in giudizio civile firmata ed cifra di detto spettabile sig. regio Luogotenente della Regia Camera.

Giuseppe Laganella