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Libretti di risparmio al portatore: obbligatoria l’estinzione entro il 31 dicembre 2018

Pochi giorni e diremo addio non solo al corrente anno ma anche all’era dei libretti di risparmio al portatore.

E’ infatti il 31 dicembre il termine previsto  dalla normativa antiriciclaggio per estinguere i predetti libretti ancora in circolazione.

I libretti al portatore, postali o bancari, non recano l’indicazione del titolare e a legittimarne la proprietà è unicamente il possesso.

Da sempre utilizzati per farvi confluire regali di nonni e genitori ma anche per depositarvi la cauzione per l’affitto di una casa, si sono spesso prestati ad operazioni di riciclaggio di “denaro illecito” atteso che consentivano facilmente il trasferimento di somme senza lasciare traccia alcuna.

E’ questa la ragione per la quale il decreto legislativo n° 90 del 2017  intitolato “Attuazione della direttiva UE 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento di terrorismo” ha riscritto il decreto legislativo n° 231 del 2007 in tema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

La consapevolezza della pericolosità (perché incontrollabile) di tale strumento, ha avuto avvio con la decisione di ridurre l’importo massimo depositabile (si è passati dai 12.500, ai 5000 e infine ai 1000 euro) prevedendo, inoltre, in caso di trasferimento del titolo, l’obbligo per il cedente di comunicare, entro 30 gg, alla banca o alle Poste emittenti, la data del trasferimento e i dati identificativi del cessionario.

In caso di mancato rispetto delle predette disposizioni trovava applicazione una sanzione.

Il decreto legislativo n° 90 del 2017 ha sancito che a far data dall’entrata in vigore dello stesso (4 luglio 2017) è ammessa esclusivamente l’emissione di libretti di deposito bancari o postali nominativi ed è vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore.

La decisione ultima  è stata quella  di sancire la definitiva e imminente  uscita di scena dei libretti di risparmio al portatore.

Cosa deve fare il possessore di un libretto al portatore?

Deve recarsi entro il 31 dicembre agli sportelli della banca o dell’ufficio postale che ha emesso il libretto e chiederne l’estinzione e così facendo avrà tre possibilità: scegliere la conversione in un libretto nominativo,  trasferire il saldo su un conto corrente o su un altro strumento di risparmio nominativo oppure ottenere la liquidazione del saldo in contanti.

Cos’ è previsto in caso di mancata estinzione entro il 31 dicembre 2018?

Dal 1 gennaio 2019, a prescindere dalla richiesta di estinzione, i libretti di risparmio al portatore saranno inutilizzabili; pertanto banche ed uffici postali non potranno dar seguito ad eventuali richieste di movimentazione sugli stessi.

 In tutti i casi, resterà fermo l’obbligo dell’istituto bancario o postale di restituire il saldo del libretto a favore del possessore ma si dovrà dare comunicazione al Ministero dell’Economia e Finanze (MEF) che applicherà ai ritardatari una sanzione da 250 euro a 500 euro.

 Con la speranza che la citata normativa possa rappresentare un valido strumento per contrastare, almeno in parte, l’odioso fenomeno del riciclaggio, che tende a far apparire lecito denaro avente provenienza illecita e pertanto “sporco”, auguro a tutti un 2019 più pulito!