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Vieste/ “Minaccia di danneggiare gommoni” per assunzione uomo, ok ricorso Della Malva in Cassazione

“La Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza impugnata, rinviando per un nuovo esame con integrale trasmissione degli atti, al Tribunale di Bari (Sezione per il Riesame delle misure coercitive)”
 
Roma. “Al riguardo, il ricorrente ha richiamato e comprensibilmente valorizzato (…) le dichiarazioni del Notarangelo, nella parte in cui questi aveva riferito in ordine alla propria necessità di assumere un aiutante, alla scarsa affidabilità della persona assunta prima e al posto del Calabrese (…), nonché ai termini dell’accordo successivamente e del tutto autonomamente da lui raggiunto con il Calabrese senza alcun intervento del Della Malva“.

Con atto di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione si è espressa su un ricorso presentato da Danilo Pietro Della Malva, nato a San Giovanni Rotondo l’08/10/1986, contro un’ordinanza emessa nel settembre 2019 dal Tribunale di Bari. Contrariamente a quanto richiesto dal P.m. (il Sostituto Procuratore Generale Olga Mignolo), che aveva concluso chiedendo il rigetto del ricorso, “la Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza impugnata, rinviando per un nuovo esame con integrale trasmissione degli atti, al Tribunale di Bari (Sezione per il Riesame delle misure coercitive)”.

La ricostruzione della vicenda, le accuse, il ricorso
In particolare, con ordinanza del novembre 2018, il G.i.p. del Tribunale di Foggia aveva applicato al citato ricorrente Danilo Pietro Della Malva “la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione al delitto di estorsione in danno di (..) Notarangelo per avere imposto a quest’ultimo, con la minaccia di danneggiare i gommoni della sua attività commerciale, l’assunzione di Pasquale Calabrese presso la predetta attività“. La citata ordinanza veniva peraltro “revocata dal G.i.p. all’esito dell’interrogatorio di garanzia del Della Malva”: “la versione di quest’ultimo (stando alla quale egli aveva solo insistito con il Notarangelo perché assumesse il Calabrese, lamentando questi di aver perso tale opportunità lavorativa per essere rimasto a lavorare presso l’agriturismo della famiglia del ricorrente) veniva infatti ritenuta compatibile con la conversazione intercettata, e comunque il ridimensionamento dei fatti, anche quanto alle esigenze cautelari, induceva il G.i.p. alla revoca della misura.”
Tuttavia, il Tribunale di Bari, in accoglimento dell’appello proposto dal Procuratore della Repubblica di Foggia, aveva annullato la predetta ordinanza, “disponendo nuovamente l’applicazione della misura custodiale in carcere” del citato Della Malva. Difatti, “il Tribunale di Bari ha osservato che il tenore delle varie conversazioni intercettate
(sia quella tra il ricorrente e il Notarangelo, sia quelle tra quest’ultimo e la compagna (..), sia anche quella tra il Notarangelo e il Calabrese) era in realtà del tutto incompatibile con la versione difensiva, emergendo non solo il carattere gravemente intimidatorio della richiesta di assumere il Calabrese formulata dal Della Malva, ma anche l’immediata adesione del Notarangelo a tale richiesta”. Anche sul piano cronologico, il Tribunale ha evidenziato che la versione difensiva risultava smentita dal fatto che la conversazione telefonica comprendente la minacciosa richiesta risaliva al 26/04/2018, ed era quindi anteriore al periodo in cui il Calabrese – stando alla versione del Della Malva – si sarebbe trattenuto a lavorare nell’agriturismo di quest’ultimo, perdendo l’opportunità occupazionale presso l’attività del Notarangelo”. Quanto alle “esigenze cautelari, il Tribunale ha ritenuto sussistere un grave pericolo di reiterazione, alla luce della gravità del fatto e della personalità del Della Malva, gravato da plurimi precedenti e pendenze anche per evasione”.

Contro la citata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il legale del citato Della Malva: ” l’ipotesi accusatoria – si legge tra l’altro tra le motivazioni del ricorso sarebbe risultata fondata se si fosse trattato di un’assunzione non necessaria (o di un soggetto estraneo o comunque non voluto)”.

Come detto, la Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso . “(..) il percorso argomentativo tracciato dal Tribunale per accogliere l’appello del P.M. prende in esclusiva considerazione, quanto alla gravità indiziarla, il profilo della condotta posta in essere dal Della Malva“. E ancora “nell’ordinanza impugnata è rimasto del tutto inesplorato il profilo della effettiva necessità o meno, per il Notaragelo, di avvalersi delle energie lavorative del Della Malva nell’esercizio della propria attività: profilo che invece assume un rilievo dirimente, alla luce dei principi giurisprudenziali ricordati in precedenza, per la configurabilità di un danno patrimoniale idoneo a ricondurre la vicenda nell’alveo dell’art. 629 cod. pen”.

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