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IL TAR PUGLIA BOCCIA II PARERE DELLA SOPRINTENDENZA “LE OPERE BALNEARI POSSONO RESTARE TUTTO L’ANNO”

Con il ricorso notificato il 22 febbraio 2023 e depositato il 10 marzo successivo, la società “Villaggio BaiaTurchese” aveva Impugnato il diniego definitivo a firma del dirigente del Settore tecnico – sportello unico per l’edilizia del Comune di Vieste, emesso in relazione all’istanza dì autorizzazione paesaggistica per il mantenimento per l’intero anno solare di opere già autorizzate all’interno della concessione demaniale marittima n. 29/07;

il presupposto parere negativo con preavviso di diniego del Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia; la conferma del parere negativo del Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia. La deducente aveva esposto di essere titolare della concessione demaniale marittima n. 29del 6.6.2007 rilasciata dal Comune di Vieste per la posa di ombrelloni e sedie a sdraio funzionali all’esercizio di uno stabilimento balneare su un’area di 1400 mq in Vieste, in località San Lorenzo.

Per il Tar Puglia il ricorso è fondato e va accolto. “La trama argomentativa posta a base del diniego e dei presupposti pareri espressi dalla Soprintendenza -sì legge nella sentenza – muove dall’assunto pregiudiziale per il quale l’assenso al mantenimento di opere funzionali alla balneazione per tutto l’anno solare compromette irreparabilmente la fruizione del paesaggio costiero, ne altera la visuale prospettica, pone in pericolo la stessa conservazione del bene paesaggistico e la sua godibilità da parte delle generazioni future, in un’ottica di sostenibilità ambientale.

Sennonché – continua la Sezione Terza del Tar Puglia – la difesa della ricorrente ha correttamente evidenziato come il parere espresso in base ad una dichiarazione di principio di siffatta natura esuli dal perimetro della discrezionalità tecnica che il Soprintendente deve esercitare per assumere la fisionomia più propria di un vaglio di opportunità, ai di fuori delle competenze dell’autorità tutoria dei vincolo”.

E così il Tribunale amministrativo regionale ha condannato la Soprintendenza al pagamento delle spese processuali liquidate nella complessiva misura di 3 mila euro oltre rifusione del contributo unificato e accessori come per legge; e ha ordinato che la sentenza, emessa a giugno, fosse eseguita dall’autorità amministrativa.