Menu Chiudi

Vieste/ Lavori sulla banchina del porto turistico “AURORA” – L’Ordinanza –

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Vieste.

 

VISTO:    l’Atto Formale n. 1/2001, stipulato in data 04/10/2001 nella sede della Capitaneria di Porto di Manfredonia con il quale è stato concesso alla Società “Aurora Porto Turistico di Vieste S.p.a.” con sede in Vieste al Corso Lorenzo Fazzini n . 29, una zona di demanio marittimo e di mare territoriale della superficie complessiva di mq. 127.449,90 situati sul litorale del Comune di Vieste al fine di realizzare la nuova darsena turistica;
VISTO:    il processo verbale di consegna delle aree sopra specificate redatto in data 22.12.2009 tra AURORA – PORTO TURISTICO DI VIESTE S.p.a. e MARINA DI VIESTE S.P.A.;
VISTO:    il verbale di revoca del provvedimento di sequestro preventivo datato 21.07.2009 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia;
VISTA:    la nota prot. 2010/BB del 26.05.2010 della Società Marina di Vieste S.p.a.;
VISTE:    le proprie Ordinanze nn.rr. 39/2001 in data 10.12.2001, 06/2002 in data 11.02.2002 e 40/2003 in data 13.11.2003;
VISTA:    la nota protocollo  n. K008/DTC/DC/up/0003 della società Marina di Vieste S.p.a.;
VISTA:    l’autorizzazione per immersioni subacquee n. 47/2010 in data 30.07.2010 rilasciato da questo Comando;
VISTI:    gli atti d’ufficio;
RITENUTO NECESSARIO: emanare i provvedimenti di competenza al fine di evitare il verificarsi di possibili danni a carico di persone e/o cose nell’ambito delle aree sopra specificate e di concorrere a salvaguardare la pubblica e privata incolumità nonché di garantire la sicurezza della navigazione e la vita umana in mare;
RITENUTO NECESSARIO: interdire gli specchi acquei nonché le porzioni di banchina interessate dai lavori al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e prevenire il verificarsi di possibili incidenti;
VISTI:    gli artt. 17, 28, 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

RENDE NOTO
a decorrere dalla data odierna e per tutta la durata dei lavori, l’area demaniale marittima, meglio evidenziata nello stralcio planimetrico in allegato, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza, sarà interessata dall’inizio dei lavori di completamento del porto turistico da parte della società “Marina di Vieste” s.p.a.

ORDINA

Art.1)    Interdizione dei luoghi oggetto dei lavori e degli specchi acquei adiacenti.
    Ad avvenuta comunicazione di inizio lavori, la ditta incaricata confinerà le aree impegnate comprensive di un’adeguata fascia di sicurezza in ottemperanza alla vigente normativa in materia.
    Il confinamento dell’area verrà eseguito secondo quanto previsto dal piano operativo di sicurezza, avendo cura di garantire adeguati spazi per le operazioni dei mezzi di cantiere impiegati in modo da assicurare l’ordinario svolgimento delle attività.
    Tutta l’area confinata secondo le modalità citate ai precedenti paragrafi dovrà essere munita dell’apposita segnaletica di sicurezza prevista dalla vigente normativa in materia ed al suo interno è interdetto l’accesso a tutti i non addetti ai lavori.
    Negli specchi acquei compresi nell’area di cantiere, da segnalare a cura della ditta esecutrice dei lavori in ottemperanza alla vigente normativa in materia, è vietata la navigazione, la sosta e qualsiasi attività alle imbarcazioni. Sono autorizzati alla navigazione i mezzi di Soccorso e delle Forze di Polizia che comunque dovranno procedere con la massima cautela ed attenzione, mantenendosi a distanza di sicurezza.
Art. 2)    Modalità di espletamento dei lavori.
    L’impresa appaltatrice dei lavori e quindi il Direttore dei lavori/responsabile della sicurezza, dovrà garantire una pronta ed immediata reperibilità telefonica da parte del personale impiegato nelle lavorazioni nonché dei soggetti che compaiono nel sistema di prevenzione del piano operativo di sicurezza.
    Qualora dovessero essere effettuati interventi negli specchi acquei compresi nel contesto portuale, ma esterni nell’area di cantiere, dovrà essere interessata, preventivamente, l’Autorità Marittima scrivente per l’emanazione dei provvedimenti di competenza.
    Durante le ore notturne i lavori dovranno essere interrotti. Dal momento dell’interruzione e fino alla ripresa degli stessi a cura della ditta esecutrice dovrà essere impedito l’accesso alle aree interessate dai lavori attraverso il posizionamento di idoneo sbarramento.
    Le macchine operatrici, quando inoperose, dovranno sostare all’interno dell’area di cantiere e non dovranno costituire intralcio e/o impedimento al regolare svolgimento delle operazioni portuali.
Il Direttore dei lavori/responsabile della sicurezza, è tenuto ad accertare il rispetto delle norme di prevenzione riguardanti l’accensione di fiamme libere e di fumo nella zona in cui vengono effettuate le lavorazioni di saldatura ossiacetilenica adottando misure atte ad evitare che sfuggano scintille e/o particelle incandescenti così come descritto nel piano operativo di sicurezza.
    Tutti i mezzi e le attrezzature che saranno utilizzate per la realizzazione dei predetti lavori dovranno essere in perfetta efficienza, in regola e conformi alle normative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
    L’impresa esecutrice dei lavori, ha l’obbligo di predisporre un idoneo servizio di vigilanza nella zona interessata dagli stessi. Dovrà essere altresì comunicato tempestivamente all’Autorità Marittima ogni evento di natura straordinaria che dovesse insorgere durante l’esecuzione dei lavori di cui trattasi.
    Dovrà essere rispettata la normativa vigente in materia di organizzazione e sicurezza dei luoghi di lavoro così come previsto nei vari punti fin qui richiamati nel piano operativo di sicurezza.
    La ditta esecutrice dei lavori dovrà, oltre ad ottemperare a tutte le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di sicurezza dell’ambiente di lavoro e in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, attuare la massima cautela al fine di evitare qualsiasi inquinamento e/o intorbidamento delle acquee marine con divieto assoluto di riversamento in mare di qualsiasi tipo di materiale inquinante.
    L’Autorità Marittima è manlevata da qualsiasi azione, molestia o danno che dovesse essere arrecato a persone e/o cose in dipendenza dell’occupazione demaniale di cui trattasi e della realizzazione e posa in opera delle strutture funzionali ai lavori in virtù del presente provvedimento, nonché delle attività a questa connesse.
Art. 3) Segnaletica.
    Così come previsto dal piano operativo di sicurezza, i lavori che insisteranno in prossimità di sedi stradali o comunque in vie di circolazione anche interne al cantiere, verranno segnalati adeguatamente con cartellonistica stradale appropriata.
    Sul fronte mare dell’area di cantiere, a cura della ditta esecutrice dei lavori, dovranno essere disposti cartelli, ben visibili dal mare, indicanti in più lingue il divieto di avvicinarsi o sostare nell’area di cantiere.
    Tale fascia di sicurezza è modificabile in funzione delle esigenze e delle necessità delle lavorazioni in atto a cura del Direttore dei lavori/responsabile della sicurezza.
    Durante le ore notturne verranno utilizzate lampade e segnalatori di emergenza conformi alle attuali normative. Inoltre, la segnaletica di sicurezza sarà tenuta sempre presente, ben visibile, in buone condizioni d’uso e continuamente aggiornata al progredire dei lavori. Le indicazioni generali dovranno essere collocate all’esterno del cantiere, mentre le indicazioni specifiche sulle singole macchine o zone di lavoro.
Art. 4) Disposizioni finali.
    La presente ordinanza non esime dall’obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento di competenza di organi o enti cui la Legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall’attività posta in essere.
    L’Autorità Marittima è manlevata da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi, in dipendenza dell’attività oggetto del presente provvedimento ed anche qualora il danno non derivi dall’inosservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli.                                            Al fine di permettere la regolare esecuzione dei lavori l’area interessata dagli stessi dovrà essere sgomberata da qualsiasi attrezzatura/apprestamento/arredo a cura di chi ne abbia la proprietà/disponibilità/possesso degli stessi.
Art. 5) Sanzioni.
    I contravventori a quanto dettato nei precedenti articoli saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato ai sensi dell’articolo 1174 del Codice della Navigazione “Inosservanza di norme di polizia” e 1231 del Codice della Navigazione “Inosservanza di norme in materia di sicurezza della navigazione” art. 53 D.Lgs. 171/2005 e della normativa vigente applicabile in materia. Essi saranno ritenuti responsabili dei danni che dovessero derivare a persone e/o cose a causa della loro inosservanza a quanto dettato dalla presente Ordinanza.
Art. 6) Entrata in vigore.
    La presente Ordinanza entra in vigore dalla data posta in calce, è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.
Vieste, 30.07.2010
F.to P. IL COMANDANTE
  T.V. (CP) Vincenzo SACCO t.a.
L’UFFICIALE IN II^
S.T.V. (CP) Allegra AGAMENNONE

 

Leggere è il cibo della mente
Quest’estate regalati

LA GRANDE IMPLOSIONE
rapporto sui viestani 1970 – 2007
il libro di ninì delli Santi

…”nulla è impossibile a Vieste
dove nulla è possibile”…

———————————————————-

LA CITTA’ VISIBILE
L’odonomastica di Vieste
dall’era antica ad epoca contemporanea
di Matteo Siena

in edicola o librerie
prenotazioni e spedizioni
0884/704191
oppure info@ondaradio.info

———————————————————————-