Menu Chiudi

Studio fondali marini a largo Gargano nord – l’ordinanza –

Campagna di indagini geotecniche per lo studio dei fondali marini in progetto al largo delle coste pugliesi (Gargano nord).

 

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Manfredonia:
VISTA    la nota prot. n. 02.02/13782/Tec. della Capitaneria di Porto di Manfredonia data 23.07.2010 assunta agli atti dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste sub prot. n. 1988 in pari data, avente ad oggetto “Indagini geotecniche marine per lo studio dei fondali marini in previsione di installazione di torri per parco eolico marino in progetto al largo delle coste pugliesi (Gargano Nord e Gargano Sud – Margherita)”;
VISTO    il nulla osta di Maridrografico Genova prot. CRRP/DN/06780 in data 27.07.2010;
VISTO    il nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le comunicazioni con dp. prot. n.0051995 in data 30.07.2010;
VISTO    il foglio prot. n.14363 in data 02.08.2010 della Capitaneria di Porto di Manfredonia;
VISTO    il dispaccio prot. n.M_TRA/PORTI/10799 in data 05.08.2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per i Porti;
VISTO    il foglio prot. n.037205 in data 05.08.2010 del Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d’Otranto di Taranto;
VISTO    il dispaccio prot. n.00167777 in data 05.08.2010 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali – Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura;
VISTO    il nulla osta di Maridipart Ancona prot. n.51113/N in data 16.08.2010;
VISTO    il fax prot. n.15307 in data 18.08.2010 della Capitaneria di Porto di Manfredonia;
VISTO    il nulla osta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per i Porti fornito con dispaccio prot. n.M_TRA/PORTI/11490 in data 01.09.2010;
VISTO    il nulla osta di Maridipart Taranto prot. n.041231/10/M-COAN in data 06.09.2010;
VISTA    la successiva istanza pervenuta in data 28.09.2010 con la quale la suddetta Società FUGRO OCEANSISMICA S.p.A. ha comunicato che le indagini geotecniche verranno eseguite a mezzo della Motonave “Bavenit” nel periodo dal 31 ottobre al 10 dicembre;
VISTO    il nulla osta di Maridipart Ancona prot. n.51357/N in data 01.10.2010;
VISTO    il nulla osta di Maridipart Taranto prot. n.049169/10/M-COAN in data 27.10.2010;
VISTO    i fax in data 27.10.2010 e 29.10.2010 della Società FUGRO OCEANSISMICA S.p.A. relativa al crono-programma delle indagini;
VISTO    il fax prot. n.20065 in data 02.11.2010 della Capitaneria di Porto di Manfredonia;
VISTO    il dp. prot. n.0023649 in data 04.11.2010 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Protezione della Natura;
VISTO    il fax in data 04.11.2010 della Società FUGRO OCEANSISMICA S.p.A. con il nuovo programma aggiornato delle indagini;
VISTO    il fax inviato dalla Società FUGRO OCEANSISMICA S.p.A. in data 05.11.2010 acquisito sub prot. 3465 del 05.11.2010 relativo ad una variazione al programma dei lavori;
VISTO    il rapporto di servizio datato 05.11.2010 redatto dal personale dipendente dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste assunto agli atti con prot. n. 7165 in data 06.11.2010 ed inerente l’acquisizione di atti;
VISTA    la comunicazione in data 06.11.2010 della Società FUGRO OCEANSISMICA S.p.A. assunta sub prot. n.3484 in pari data relativa ad una modifica del programma lavori “Sondaggio P7 l’8 novembre 2010, Sondaggio P12N la notte tra l’8 e 9 novembre 2010; 
VISTI    gli articoli 17, 30, 81 e 83 del Codice della Navigazione nonché l’art.59 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione;
CONSIDERATA la necessità di regolamentare la navigazione, per quanto di propria esclusiva competenza, nello specchio acqueo interessato dalle indagini di cui trattasi e nelle sue immediate adiacenze al fine di garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;
VISTI    gli atti d’ufficio;

RENDE NOTO

che nel periodo dal 08 Novembre 2010 al 09 Novembre 2010 la Società FUGRO OCEANSISMICA S.p.A. effettuerà indagini geotecniche per lo studio dei fondali marini nelle aree ricadenti nella giurisdizione di questo Circondario Marittimo e precisamente nei seguenti punti:

A:    Lat. 41°59’47.95” N – Long. 015°24’31.70” E (P7 – giorno 8 novembre);

B:    Lat. 41°59’56.00” N – Long. 015°16’42.00” E (P12N –  8 e 9 novembre);

come riportati sulle planimetrie allegate e parti integranti della presente Ordinanza, con l’impiego della Motonave “Bavenit” di bandiera Russa Imo n.8406573.
La motonave Bavenit, durante le operazini di indagine dovrà essere considerata “nave con difficoltà di manovra” ai sensi della Regola 3 lett. “G” del Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare e, pertanto, mostrerà i segnali e fanali previsti dal citato Regolamento e dal C.I.S.

O R D I N A
ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare

Articolo 1
Nel periodo e nella zona di mare di cui al RENDE NOTO, durante lo svolgimento della campagna di rilievi, l’area di mare interessata dalla presenza della Nave Bavenit di area circolare con centro nei punti:
A:    Lat. 41°59’47.95” N – Long. 015°24’31.70” E (P7 – giorno 8 novembre);
B:    Lat. 41°59’56.00” N – Long. 015°16’42.00” E (P12N – 8 e 9 novembre);
 e, raggio di 1(uno) miglio marino è interdetta alla navigazione, ancoraggio, sosta e pesca comunque effettuata, nonché ogni altra attività, subacquea o di superficie, direttamente e/o di riflesso connessa agli usi pubblici del mare.

Articolo 2
Tutte le unità in transito nelle zone di mare interessate dalla campagna in argomento, devono procedere con la massima cautela, osservando scrupolosamente le norme previste dal Regolamento per prevenire gli abbordi in mare e prestando la massima attenzione alle segnalazioni che potrebbero essere fatte da bordo della Nave Bavenit, mantenendosi ad una distanza minima di sicurezza di 1(uno) miglio.

Articolo 3
La Società FUGRO OCEANSISMICA S.p.A., nella persona del suo legale rappresentante deve:
1)    utilizzare unità navali in regola con tutte le vigenti disposizioni in materia di sicurezza della navigazione ed amministrative in genere riferibili all’attività che viene svolta;
2)    far effettuare le operazioni con buone condizioni di visibilità, con l’impiego di unità e mezzi dotati di tutti i segnali prescritti in relazione alle particolari attività che essi svolgono;
3)    predisporre un adeguato servizio di vigilanza con l’impiego di imbarcazione, in ausilio, pronta ad intervenire con segnali ottici, acustici e radio VHF al fine di garantire l’osservanza delle distanze di sicurezza prescritte;
4)    effettuare tutte le operazioni senza recare alcun pregiudizio alla sicurezza della navigazione, all’ambiente marino, alle risorse ittiche, e all’esercizio dei pubblici usi del mare;
5)    inviare direttamente a Maridrografico Genova i rapporti preliminari e i risultati, comprensivi di copia dei dati, grezzi ed elaborati, relativi alle operazioni/misure idrografiche/oceanografiche, in conformità a quanto previsto dalla legge 2 febbraio 1960 n.68 fornendo assicurazione a questa Autorità Marittima (mail o fax );
6)    comunicare al Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo di Ancona e all’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste ogni notizia relativa all’eventuale rilascio/abbandono (sia pure contingente) di apparecchiature/attrezzature in mare (che devono comunque essere segnalate con apposite boe ovvero altro segnalamento atto ad individuarne prontamente la posizione), specificandone le caratteristiche, i segnalamenti ed il posizionamento, nonché le previste azioni ed ogni altra notizia utile ai fini della sicurezza della navigazione;
7)    comunicare tempestivamente al Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo di Ancona a mezzo telefax (071-5931275) e all’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste, le date di inizio e termine dei lavori (come anche di eventuali ritardi/sospensioni); analoga tempestiva comunicazione dovrà essere effettuata anche nel caso di rinvenimento di presunti residuati bellici, affinchè vengano effettuate le operazioni di bonifica seguendo le procedure previste per i ritrovamenti occasionali;
8)    deve essere comunicato immediatamente ogni eventuale ritrovamento di relitti o di beni presenti sulla superficie del mare ovvero si presentino parzialmente o totalmente sommersi;
9)    parimenti deve essere comunicato immediatamente ogni eventuale ritrovamento di relitti o di beni che, anche solo potenzialmente, possono far parte del patrimonio storico/ archeologico;
10)    notificare ai Comandanti delle unità navali impiegate la presente ordinanza.

Articolo 4
Il Comandante della Nave Bavenit o di altra unità in sua sostituzione deve:
1)    mostrare sia di giorno che di notte i segnali prescritti dal Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (Colreg 72) e, se del caso, dal Codice Internazionale dei Segnali (CIS);
2)    osservare le vigenti disposizioni per la tutela delle acque marine dagli inquinamenti nonché quelle per garantire l’integrità delle risorse biologiche marine;
3)    adottare tutti gli accorgimenti tecnici atti ad evitare il pericolo d’inquinamento e danni al patrimonio ittico nelle aree interessate dalle operazioni stesse;
4)    adottare tutti gli accorgimenti necessari, compreso l’uso di mezzi e personale idoneo, affinchè il transito di navi e natanti nella zona di mare interessata dai lavori avvenga in condizioni di massima sicurezza;
5)    rispettare le norme previste dal Regolamento Internazione per prevenire gli abbordi in mare (Colreg 72);
6)    e’ fatto obbligo al comando dell’unità Bavenit impiegata nelle operazioni di:
a)    effettuare ascolto radio continuo sui canali 12 e 16 VHF (156,8 Mhz) e sulla frequenza 2182 Mhz;
b)    mantenere l’apparato AIS (Automatic Identification System) permanentemente accesso;
c)    mantenere il servizio di guardia in plancia assicurando un costante monitoraggio radar (ARPA) del’area interessata alle operazioni contattando, in tempo utile,  qualsiasi unità navale che dalla cinematica potrebbe interferire con l’area di sicurezza di cui all’art.1
7)    comunicare immediatamente all’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste:
a)    qualsiasi fatto o evento che possa rappresentare pericolo per la sicurezza della navigazione e per la salvaguardia della vita umana in mare, nonché essere fonte di inquinamento marino;
b)    l’inizio e la fine delle operazioni, nonché la propria posizione ogni ora a prescindere che sia variata o meno rispetto alla precedente.

Articolo 5
La presente ordinanza, emanata ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, non  esonera la Società interessata dal munirsi di ogni altra autorizzazione prevista e necessaria da rilasciarsi a cura degli Enti/Organismi, cui la legge  demandi specifiche competenze nelle materie direttamente o anche marginalmente collegate alle attività da svolgersi.

Resta ferma la facoltà ad insindacabile giudizio di questa Autorità Marittima di sospendere le operazioni qualora dovessero ricorrere motivi di pubblico interesse o comunque verificarsi situazioni tali da pregiudicare la sicurezza dei pescatori, dell’ambiente marino, della sicurezza della navigazione e dell’integrità della fauna ittica, con comunicazione anche vie brevi, in caso di urgenza, fatto salvo, in ogni caso, l’inoltro di provvedimento formale motivato anche a mezzo fax o posta elettronica.

Articolo 6
La Società FUGRO OCEANSISMICA S.p.A., nella persona del suo legale rappresentante, e i Comandanti delle Unità Navali impiegate, a seguito della notifica e con l’accettazione delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, assumono formale impegno di piena osservanza della stessa ed accettano di manlevare, nei limiti dei propri poteri di rappresentanza, l’Autorità Marittima da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi, in dipendenza dell’attività di indagine da svolgere anche qualora il danno non derivi dall’inosservanza delle prescrizioni precedentemente riportate.

Articolo 7
I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della navigazione, del demanio marittimo, della pesca e dei pubblici usi del mare.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio, l’inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale www.vieste.guardiacostiera.it, nonché l’opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

F.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Guido LIMONGELLI