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Vieste/ Scricchiola l’accusa contro il superlatitante Notarangelo

La Cassazione ha accolto il ricorso e ordinato al tribunale della Libertà di riesaminare la posizione del garganico. La difesa chiede di revocare il mandato di cattura.

 

Non ci sono indizi sufficienti per dire che il viestano Angelo Notarangelo, trentatreenne detto «Cintaridd» latitante da febbraio 2010, faccia parte del clan internazionale di trafficanti di droga con base a Milano; e scricchiola anche l’accusa d’aver trattato nel capoluogo lombardo l’acquisto, mai portato a termine, di una partita di droga da 300mila euro da uno dei principali esponenti del clan. Sono sostanzialmente queste le motivazioni della Corte di Cassazione che ha parzialmente accolto il ricorso difensivo teso alla revoca dell’ordinanza di custodia cautelare firmata il 22 febbraio scorso contro Notarangelo dal gip di Trento, nell’inchiesta su un traffico di droga che portò all’emissione di 57 provvedimenti di cattura tra Nord Italia, Gargano e Calabria.
“Forte” di questa motivazione della Suprema Corte, che ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale della libertà dì Trento che il 19marzo2010 rigettò il ricorso difensivo, l’avvocato Carlo Mari nei prossimi giorni chiederà sempre ai giudici del riesame di Trento di rivalutare la posizione di Notarangelo e annullare il provvedimento di cattura, visto quanto scritto dalla Cassazione. Secondo l’accusa il clan di trafficanti con base a Milano si riforniva di hashish dal Marocco Via Spagna dall’Olanda; di eroina dai paesi balcanici. Notarangelo è accusato di far parte del clan e del tentato acquisto di una partita di cocaina e hashish. Notarangelo nel maggio 2008 si sarebbe recato a Milano – dice l’accusa – portando con sè 300mila euro per acquistare 2 chili di cocaina e un ingente quantitativo di hashish dal marocchino Rachid Zaouaq, uno dei principali indagati del blitz, acquisto non andato in porto.
L’avvocato Mari nel ricorso in Cassazione contro il «no» del Tribunale della libertà di Trento, aveva sostenuto l’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ritenendo insufficiente la motivazione posta a base dell’autorizzazione (su questo punto i giudici gli hanno dato torto). Ma soprattutto il legale aveva battuto il tasto della mancanza di indizi, producendo la trascrizione delle telefonate intercettate tra Zaouaq e il presunto intermediario dell’incontro con Notarangelo. «Da quelle intercettazioni» sostiene l’avvocato Mari «emerge che non c’era nè disponibilità di denaro nè di droga per cui non si può nemmeno parlare di tentativo d’acquisto di droga; ed emerge anche che l’incontro, ammesso che ci sia stato, non fu organizzato da Notarangelo ma da due intermediari: per cui come si può sostenere che Notarangelo faccia parte dell’organizzazione di trafficanti di droga se non li conosce?».
La Cassazione ha accolto in toto la tesi difensiva sul fatto che non ci siano elementi per sostenere che Notarangelo faccia parte del clan. «Non risulta il ruolo che l’indagato» scrivono i cinque giudici della sesta sezione penale della Cassazione «avrebbe avuto nell’associazione, nè il contributo che vi avrebbe dato: l’appartenenza viene desunta unicamente da una serie di telefonate intercettate da cui risulta che Notarangelo si sarebbe recato a Milano per acquistare una partita di droga, elemento inidoneo a sostenere la partecipazione di Notarangelo all’organizzazione finalizzata al traffico di stupefacenti, in quanto dimostra il ruolo di semplice acquirente, non certo di associato». – Riguardo all’altro reato contestato al latitante, il tentato acquisto di una ingente quantità di cocaina e hashish, per la Cassazione «mancala motivazione sul punto: il possesso della somma che secondo i giudici
sarebbe stata destinata all’acquisto non può da solo costituire un elemento indiziante circa la inequivocità che la condotta posta in essere fosse diretta all’acquisto della droga, soprattutto in mancanza di ogni motivazione sulle presunte trattative di compravendita compiute direttamente
da Notarangelo». Perchè sussista il reato di tentato acquisto di droga, conclude la Suprema Corte, ci deve «essere una condotta che presenti caratteri davvero univoci», e non si «possono sanzionare atti meramente preparatori privi di concreta offensività» Nei prossimi giorni il Tdl di Trento dovrà
riesaminare la posizione del latitante e decidere se confermare o meno il provvedimento
di cattura.

 

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