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Vieste – Consiglio Comunale dell’11 agosto 2011: intervento del consigliere Mauro Clemente

Riceviamo e pubblichiamo  – Su Istituzione Commissione di garanzia, indagine e controllo sull’attività dell’Ente in merito ai noti ricorsi di aziende turistiche locali avverso applicazione Tarsu con relative sentenze di condanna in contumacia del Comune di Vieste da parte della VII sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia

Il Sindaco nel suo intervento odierno ha espresso i seguenti principi che regolano l’attività del Comune di Vieste:

– le commissioni consiliari di garanzia non sono ammissibili;

– le leggi ed i regolamenti non vanno applicati;

– si fa come dico io.

Prendo atto dell’orientamento del Sindaco, alla quale, però, eccepisco che i pareri sulla formazione delle commissioni sono favorevoli e che la prima Commissione consiliare ha deciso sulla la loro gratuità, per rinuncia da parte dei consiglieri ai gettoni di presenza.

E’ ovvio che il rigetto dell’ordine del giorno risponde ad una logica di gestione personale del Comune.

La commissione è, invece, indispensabile perché da quanto si rileva dagli atti del Comune e dalla relazione del Sindaco, la Commissione Tributaria Provinciale di Foggia ha disposto il rimborso di ingenti somme relativamente a ricorsi che nei fascicoli giudiziari risultano notificati al Comune con firme false. Infatti, tale circostanza è stata denunciata dal Sindaco alla locale Caserma dei Carabinieri di Vieste il 4 luglio 2011.

Pertanto, il Sindaco dimentica che l’ordine del giorno che stiamo discutendo si basa su atti comunali che ha predisposto Lei stessa.

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Ma di cosa stiamo discutendo?

Diverse imprese turistiche di Vieste hanno chiesto al Comune il rimborso della Tarsu versata in quanto, secondo loro, alle strutture ricettive con unità abitative e/o camere si applica la tariffa delle abitazioni e non quelle delle strutture ricettive (alberghi e villaggi turistici).

Il Comune di Vieste ha rigettato le suddette istanze di rimborso ed in seguito le imprese hanno chiesto al giudice tributario di farlo.

I procedimenti si sono conclusi – sentenze passate in giudicato – con l’accoglimento dei rimborsi, condannando il Comune di Vieste a rimborsare n. 20 imprese turistiche per € 1.145.818,90, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di maggiore Tarsu versata rispetto agli importi dovuti per gli anni dal 2004 al 2009.

Importo che si riduce ad € 996.190,81 se si sottraggono quelli relativi alle sei imprese rinunciatarie.

Tra le venti imprese che hanno ottenuto i rimborsi dalla Commissione Tributaria:

– n. 9 – risultano debitrici nei confronti del Comune a titolo Tarsu per circa € 480 mila, di cui circa € 90 mila per l’anno 2010;

– possono compensare gli importi a credito – rimborsi – con i loro debiti che ammontano ad oltre € 300 mila (somme non versate ma da rimborsare);

– n. 3 hanno ottenuto – dal Comune – la sospensione della riscossione per circa € 175 mila.

Nessuna delle imprese che hanno ottenuto il rimborso ha denunciato le superfici esterne, né ha distinto quelle interne per destinazione (parte abitativa e parte commerciale: ristorante, bar, sala ricevimenti, ecc.).

La mancata denuncia delle diverse superfici tassabili e la quasi certa non corrispondenza delle superfici dichiarate con quelle effettive sono in netta contraddizione con le richieste di rimborso e necessitano di una verifica da parte del Comune.

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Quando il Comune di Vieste ha appreso che la Commissione Tributaria aveva emesso le n. 20 Sentenze, ormai passate in giudicato (per decorso del termine di impugnazione), ha avviato il procedimento sulla falsità delle firme di sottoscrizione apposte sui ricorsi tramite il Responsabile del Servizio Legale (prot. n. 11144/2011 del 30 giugno 2011), poiché i ricorsi non risultavano protocollati nei registri del Comune.

A conclusione del procedimento:

– il Sindaco ha presentato una denuncia generica alla locale Tenenza dei Carabinieri;

– gli amministratori coinvolti nella vicenda sembra che abbiano rinunciato all’efficacia delle sentenze.

Perché dico sembra?

Perché dalle dichiarazioni di rinuncia presentate si evince quanto segue:

1.- si basano sul presupposto di una presunta anomalia dei procedimenti, anche se i richiedenti contestualmente, contraddicendosi, disconoscono loro responsabilità;

2.- con esse si rinuncia agli effetti della sentenza, al solo fine di evitare l’alea dell’eventuale giudizio di annullamento;

Gli amministratori sottoscrittori delle rinunce ai rimborsi non potevano farlo per l’alea di un eventuale giudizio di annullamento, perché in questo modo hanno confermato di essere a conoscenza della falsità delle sottoscrizioni.

Le rinunce ai rimborsi hanno avuto l’effetto di non disporre nei confronti dei soggetti che le hanno presentate i procedimenti per falsità delle sottoscrizioni (avviati per tutti gli altri). Ma, considerato che anche i ricorsi in questione non risultano presentati al Comune, si doveva procedere anche nei loro confronti con l’avvio di una azione giurisdizionale.

3.- concludono dichiarando che l’intento del contenzioso non era quello di richiedere un rimborso, ma esclusivamente il riconoscimento della diversa categoria di appartenenza rispetto a quella applicata dal Comune di Vieste, onde conseguire la riduzione degli importi richiesti a titolo di Tarsu.

Dal tenore delle dichiarazioni si evince che il motivo dei ricorsi è stato quello di stabilire per il futuro il principio di applicazione della tariffa Tarsu alle strutture ricettive con alloggi applicabile alle abitazioni; ma allora le delibere di giunta con le quali sono stata approvate le nuove tariffe (con il voto degli amministratori coinvolti) contrastano con le dichiarazioni fatte in sede di rinuncia dagli amministratori delle società.

Queste dichiarazioni, molto ambigue, sono state fatte il giorno in cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2011 per giustificare il mancato inserimento nello stesso dei rimborsi (debito di non meno di € 1.200.000).

Il bilancio di previsione 2011 doveva prevedere una posta per coprire, anche in parte, i rimborsi disposti dal Giudice tributario ed in assenza la riduzione dei crediti vantati nei confronti delle imprese vittoriose (circa € 300.000).

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In data 1° agosto la Giunta comunale, a conclusione degli accertamenti interni e delle relative valutazioni giuridiche, ha approvato n. 6 delibere aventi per oggetto gli avvisi di pagamento per i quali sono state presentate le succitate dichiarazioni di rinuncia, nelle quali si riporta la conclusione che a seguito delle rinunce i provvedimenti di accertamento sono divenuti pienamente efficaci nei confronti dei rinunciatari.

Le delibere riportano che nei confronti dei contribuenti che hanno rinunciato ai rimborsi le attività di accertamento per le annualità dal 2004 al 2009 sono divenute definitive, ovvero non più sottoponibili ad accertamento.

Ciò non corrisponde alla realtà in quanto il Comune non ha svolto alcuna attività di accertamento nei loro confronti; chi ha preparato le delibere apparentemente ha confuso gli avvisi di pagamento emessi dal Comune sulla base di dichiarazioni dei contribuenti con gli avvisi di accertamento che, come più volte ho dichiarato, sono il passo fondamentale che l’Ufficio Finanziario e la Giunta comunale devono ancora espletare per poter davvero rivendicare di aver agito per interessi generali.

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