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Festeggiamenti “STELLA MARIS” Porto di Vieste

ORDINANZA n. 50/11

 

FESTIVITA’ IN ONORE DI “SANTA MARIA STELLA MARIS”

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Vieste:

VISTO    l’istanza pervenuta in data 22.08.2011 sub prot. 7718 da parte del Presidente pro – tempore del Comitato per i festeggiamenti in onore della “Madonna della Stella Maris” di Vieste;

VISTA    la successiva integrazione alla sopra richiamata nota e pervenuta in data 26.08.2011 sub prot. 7849 da parte del Presidente pro – tempore del Comitato per i festeggiamenti in onore della “Madonna della Stella Maris” di Vieste;

VISTA    l’istanza avanzata dal Sig. Florio Vladimiro, legale rappresentante della “Pirotecnica Padre Pio” s.r.l. pervenuta in data 26.08.2011 sub prot. 4388 relativa alla richiesta di Autorizzazione allo svolgimento di attività pirotecnica relativamente alle ore 24.00 del 03.09.2011 e alle ore 24.00 del 04.09.2011;

VISTA    l’istanza avanzata dal Sig. Florio Vladimiro, legale rappresentante della “Pirotecnica Padre Pio” s.r.l. pervenuta in data 29.08.2011 sub prot. 4432 relativa alla richiesta di Autorizzazione allo svolgimento di attività pirotecnica relativamente alle ore 24.00 del 03.09.2011 e alle ore 24.00 del 04.09.2011;

VISTO    Vista la propria Autorizzazione n. 09/2011;

VISTA    l’Autorizzazione rilasciata dal Comune di Vieste in data 22.08.2011 relativa all’effettuazione della sopra richiamata attività pirotecnica a cura della ditta “Pirotecnica Padre Pio s.r.l.”;

VISTA  l’istanza pervenuta in data 25.08.2011 sub prot. 7825 da parte del Presidente pro – tempore del Comitato per i festeggiamenti in onore della “Madonna della Stella Maris” di Vieste;

VISTA  la propria nota prot. 7908 del 27.08.2011 e la relativa notifica in pari data al Presidente pro – tempore del Comitato per i festeggiamenti in onore della “Madonna della Stella Maris” di Vieste;

VISTI  gli art. 17,62,71 e 81 del Codice della Navigazione nonché l’art. 59, 60, 77 e 82 del relativo Regolamento di Esecuzione

RENDE NOTO

             Che dal 01.09.2011 al 05.09.2011 il porto di Vieste sarà interessato dallo svolgimento delle attivita’ connesse ai festeggiamenti della “STELLA MARIS”  secondo le modalita’ definite dal comitato organizzatore e dalla presente ordinanza.

O R D I N A

Articolo 1

Il giorno  01.09.2011, in costanza delle attività relative all’allocazione dei filari di luminarie fra il piazzale antistante la nicchia ospitante il simulacro della “Stella Maris” ed il piazzale antistante il Bar del Porto, il Comitato organizzatore della festività dovrà provvedere a predisporre gli opportuni transennamenti e delimitazioni al fine di interdire le aree interessate dalle operazioni dalla circolazione stradale.
I lavori devono essere svolti nel rispetto delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente osservate e fatte osservare a cura del  Comitato organizzatore della festività di cui al rende noto.

Articolo 2

Dalle ore 17.00 del 03.09.2011 fino alle ore 02.00 del 05.09.2011 il Molo San Lorenzo e la relativa radice sono interdetti alla circolazione e sosta veicolare.
Dalle ore 18.45 fino alle ore 20.00 del 03.09.2011 o comunque fino al termine esigenza la banchina San Lorenzo è riservata ai mezzi nautici partecipanti alla manifestazione al termine della quale tornano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 1 delle Ordinanze 36/2011 e 34/2008 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste relative alla destinazione dei posti di ormeggio nell’ambito del Porto di Vieste.
Il divieto di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al personale delle Forze Armate e di Polizia e ai mezzi di soccorso impegnati nei servizi istituzionali.

Articolo 3

La processione a mare non deve superare il limite dei 500 metri dalla costa o dall’imboccatura del porto e deve svolgersi in condizioni di visibilità buone e solo in presenza di condizioni meteo marine favorevoli: vento non superiore a forza 2 ( brezza leggera ) e Mare 2 ( poco mosso).

Articolo 4

Tutte le unità da pesca, da diporto e da passeggeri impegnate nella processione a mare dovranno navigare e imbarcare persone secondo le relative abilitazioni e certificazioni in essere alla data dello  svolgimento della manifestazione.
I comandanti delle unità di cui al primo comma del presente articolo devono:
– verificare la disponibilità e la piena efficienza di tutti i mezzi di salvataggio individuali e collettivi prescritti;
– verificare che le passerelle per le operazioni di imbarco e di sbarco del personale e dei  passeggeri siano opportunamente sistemate in sicurezza e collaudate;
– controllare che il numero delle persone imbarcate non superi quello previsto dalle prescritte certificazioni dell’unità;
– assicurare che le operazioni di imbarco e di sbarco dei passeggeri siano costantemente controllate da parte del personale di bordo al fine di fornire ogni utile assistenza;
–  assicurare ascolto continuo su canale 12 VHF ovvero comunicare alla Sala Operaiva dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste il proprio numero di reperibilità telefonica da garantire per tutto il periodo della durata della processione a mare;
– rispettare le norme del Regolamento per prevenire gli abbordi in mare.
L’ormeggio delle unità partecipanti alla manifestazione dovrà avvenire presso il molo San Lorenzo ove si svolgeranno le operazioni di imbarco e sbarco delle persone.
Terminato lo sbarco dei passeggeri e comunque entro le ore 20.30 del 03.09.2011 tutte le unità partecipanti alla manifestazione dovranno lasciare libero l’ormeggio alle unità aventi titolo ai sensi delle vigenti ordinanze emanate dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste.
E’ vietato l’imbarco e lo sbarco di passeggeri ed equipaggi da parte di unità ormeggiate a pacchetto.
Ciascuna unità deve scostarsi dalla banchina in tempo utile al fine di consentire gli ulteriori imbarchi da parte di altre unità partecipanti alla manifestazione.

Articolo 5

L’unità destinata all’imbarco del simulacro della “Stella Maris” deve garantire che la stessa sia opportunamente imbarcata, rizzata e sbarcata.
L’unità di cui al comma 1 del presente articolo deve essere a capo del convoglio che non dovrà comunque superare la velocità dei 3 nodi all’interno dell’ambito portuale e dei 5 nodi all’esterno dello stesso.
Articolo 6

Il giorno 04.09.2011 dalle ore 10.00 alle ore 11.00 il bacino portuale compreso tra il trabucco in località Santa Croce e la radice del Molo San Lorenzo sarà interessato da una una manifestazione sportiva consistente in una gara remiera.
Nel periodo e negli specchi acquei di cui al comma 1 del presente articolo è vietato transitare, e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale.
Il Comitato organizzatore della manifestazione deve assicurare la delimitazione dello specchio acqueo interessato dalla regata.
Il Comitato organizzatore della manifestazione deve assicurare la presenza di un idoneo mezzo nautico necessario per l’espletamento dell’attività di gara.
La manifestazione di cui al comma 1 dovrà essere intrapresa solo in presenza di condimeteo favorevoli e assenza di moto ondoso e dovrà comunque essere sospesa qualora il mutamento delle condimeteo marine sia tale da richiederne la sospensione ovvero a richiesta dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste.
Articolo 7

Dalle ore 24.00 del 03.09.2011 alle 00.30 del 04.09.2011 e dalle ore 24. 00 del 04.09.2011 alle ore 00.30 del 05.09.2011 presso il molo sopraflutto del Porto di Vieste sulla pare dell’ultimo terzo e sulla banchina situata a N-E del Molo San Lorenzo verrà data accensione ai fuochi pirotecnici a cura della ditta “Pirotecnica Padre Pio s.r.l.”.
I siti di cui al comma 1 del presente articolo sono interdetti, per un raggio di 500 metri dal punto di allocazione dei tubi di lancio degli artifici pirotecnici, al transito veicolare e pedonale, alla balneazione nonchè alla navigazione, all’ancoraggio, all’ormeggio e alla sosta.
La ditta esecutrice delle operazioni di cui al comma 1 deve provvedere a transennare opportunamente l’area a terra e interdire, anche mediante proprio personale di vigilanza l’accesso alle aree interdette .
Il divieti di cui al comma 2 del presente articolo non si applicano a tutti i  mezzi ed al personale dipendente della ditta esecutrice dell’accensione dei fuochi pirotecnici nonché a tutti i mezzi di soccorso e di polizia.
Le operazioni di accensione dei fuochi pirotecnici devono essere intraprese e svolte solo in presenza di condimeteo favorevoli e dovranno essere sospese qualora, per qualsiasi motivo, vengano limitate le condizioni di esercizio in sicurezza delle operazioni.
Le operazioni di accensione dei fuochi devono altresì  essere  sospese o interrotte a segito di richiesta da parte dell’Autorità Marittima.
La ditta “Pirotecnica Padre Pio s.r.l.” deve provvedere, al termine di ciascuna delle operazioni autorizzate, alla bonifica dell’area interessata da tutti gli elementi combusti e non combusti.

Articolo 8

     Il comitato organizzatore dovrà acquisire preventivamente ogni ulteriore prevista concessione, autorizzazione, nulla osta da parte del Comune di Vieste in relazione all’utilizzo dei beni demaniali.

Articolo 9

I contravventori alla presente ordinanza, saranno puniti ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari poste a tutela della salvaguardia della vita umana in mare, della sicurezza della navigazione, del demanio marittimo e dei pubblici usi del mare.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità sarà assicurata mediante affissione all’albo ed inclusione nella pagina “Ordinanze” del sito www.vieste.guardiacostiera.it.

F.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Guido LIMONGELLI