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Foce Varano/ Gara da pesca sportiva con canna su spiaggia

ORDINANZA N. 49 / 2011

 

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Vieste,

VISTO:                    Il Fax prot. 17213 del 25.08.2011 della Capitaneria di Porto di Manfredonia;
VISTA:    l’autorizzazione n. 05/2011/MSV del 25.08.2011 della Capitaneria di Porto di Manfredonia relativa all’effettuazione della gara di pesca da riva con canna da effettuarsi in data 03.09.2011 dalle ore 17.00 alle ore 22.00 in località Lungomare Foce Varano . Ischitella (FG)
VISTA:                     la richiesta di autorizzazione per gara di pesca F.I.P.S.A.S. dalla spiaggia antistante il lungomare di Foce Varano pervenuta in data 25.08.2011 sub prot. 4362;
VISTO:                    il nulla osta rilasciato dal Comune di Ischitella sub prot. 5118/usc. 5495 del 03.08.2011 all’occupazione della spiaggia in località foce varano per la gara da pesca sportiva sopra specificata
RITENUTO:     necessario ed opportuno porre disposizioni pertinenti in materia di sicurezza relativamente alle aree interessate dallo svolgimento della suddetta manifestazione.
RENDE NOTO
Che dalle ore 17.00 alle ore 22.00 del 03.09.2011 l’area demaniale marittima costituita dal tratto di spiaggia compreso tra Via Oristano e Via Brindisi della località Foce Varano nonché l’antistante specchio acqueo individuato dall’art. 1  della presente Ordinanza  saranno interessati da una gara di pesca sportiva con canna dalla spiaggia.
ORDINA

Art. 1

A decorrere dalle ore 17.00 e fino alle ore 22.00 del giorno 03.09.2011 nella zona di mare di cui al rende noto e fino a una distanza di 400 metri dalla riva, è vietato:
– navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
– praticare la balneazione;
– effettuare qualsiasi tipo di immersione;
– svolgere attività di pesca di qualunque natura da parte di soggetti non partecipanti alla manifestazione sportiva oggetto della presente Ordinanza .
E’ altresì interdetto il transito sul tratto di arenile interessato dalla manifestazione a tutti i soggetti non partecipanti alla gara e non facenti parte del comitato organizzatore.

    Art. 2   

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari poste a tutela della salvaguardia della vita umana in mare, della sicurezza della navigazione, del demanio marittimo e dei pubblici usi del mare.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio, l’inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale www.vieste.guardiacostiera.it, nonché l’opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Guido LIMONGELLI