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Il Commissario Straordinario per l’emergenza epidemiologica Covid-19 comunica che il prezzo della mascherina non può essere superiore, per ciascuna unità, ad € 0,50, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da COVID-19;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO l’articolo 122 del predetto decreto-legge che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è nominato un Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, e che ne definisce funzioni e poteri, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 marzo 2020 n.0006119P4.8.1.4.1., con il quale, all’art. 1, il Dott. Domenico Arcuri è stato nominato Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, ed a cui sono stati conferiti i poteri di cui al richiamato art. 122;

CONSIDERATO che lo stesso articolo 122 statuisce che rientra tra i compiti del Commissario Straordinario attuare e sovrintendere a ogni intervento utile a fronteggiare l’emergenza sanitaria, organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare l’emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle misure adottate per contrastarla, nonché programmando e organizzando ogni attività connessa;

CONSIDERATA la necessità di assicurare la massima diffusione dei dispositivi di protezione individuale, anche in ragione del prevedibile aumento della domanda di mascherine “chirurgiche” in esito al prossimo avvio della così detta “fase 2”;

CONSIDERATO che tale aumento della domanda potrebbe comportare, per le mascherine “chirurgiche”, ritenute “beni strumentali utili a fronteggiare l’emergenza” e, quindi, beni di primaria necessità, una lievitazione ingiustificabile dei prezzi al consumo, tale da pregiudicare il più ampio accesso a tale tipologia di dispositivi e, conseguentemente, la piena efficacia delle misure di contrasto programmate;

CONSIDERATO che si ritiene necessario intervenire, per calmierare tale eventuale ingiustificabile lievitazione dei prezzi al consumo di detti prodotti, definendo un prezzo massimo raccomandato di vendita al consumo;

CONSIDERATO che il documento UNI EN 14683 dell’ottobre 2019 e la tabella ivi compendiata definisce i requisiti di prestazione per le maschere facciali ad uso medico:

Tipo I:

Efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ≥ 95

Pressione differenziale (Pa/cm²): < 40

Pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30

Tipo II:

Efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ≥ 98

Pressione differenziale (Pa/cm²): < 40

Pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30

Tipo IIR:

Efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ≥ 98

Pressione differenziale (Pa/cm²): < 60

Pressione di resistenza agli spruzzi: ≥ 16,0

Pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30

DISPONE

Art. 1

(Prezzi massimi di vendita al consumo)

Il prezzo finale di vendita al consumo dei prodotti indicati nell’allegato 1, praticato dai rivenditori finali, non può essere superiore, per ciascuna unità, ad € 0,50, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.

 

La presente Ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PER L’EMERGENZA COVID-19