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INELIGGIBILITÀ E INDENNITÀ MORALE. PRECEDENTI STORICI/ 27 GIUGNO 1867, IL CASO ZACCAGNINO DI S. NICANDRO GARGANICO

Ogni costituzione è un siste­ma coerente di norme e di prin­cipi che determinano le caratte­ristiche e le istituzioni fondamentali di uno Stato, la sua particolare individualità, i suoi or­gani fondamentali, il suo regime interno, la posizione che in esso hanno i cittadini. E’, al dire di Giuliano Pischel, la legge fondamentale di uno Stato, che ne co­stituisce l’atto di fondazione e la concretazione del suo ordina­mento giuridico. Una costituzio­ne risulta quindi, oltre che da un insieme di norme, da consuetudini e da principi tradizionali, praticati con la convinzione del­la loro obbligatorietà: il “to quo­te a precedent” del diritto.

Anche oggi, dunque, per compiere l’esame dei requisiti essenziali per la eleggibilità di un cittadino al Parlamento, in relazione alle prescrizioni sta­tutarie e delle norme elettorali, occorre discorrere delle incapa­cità, siccome quelle che privano dei diritti civili e politici.

Discorrere oltre di indegni­tà penali, oltre il lungo parla­re che se ne è fatto per anni, ci sembra superfluo. La questione è ben altra.

Comparve infatti nella no­stra prassi parlamentare, sin dagli anni ‘60 del sec. XIX, in­contestabile il diritto di una Ca­mera elettiva di informarsi del­la onorabilità d’ un suo mem­bro, convertendosi così essa come in giury e l’assemblea in un circolo chiuso, che nel pro­prio, non nella designazione de­gli elettori, riconosce un giudi­zio sovrano.

Il 23 novembre 1865 era sta­ta annullata l’elezione del Con­te Enrico Martini a Crema sen­za che nella elezione vi fossero state proteste; era soltanto per­venuta una domanda di alcu­ni elettori così concepita: può essere convalidata l’elezione a Deputato di un cittadino, la cui elezione a Consigliere Provin­ciale aveva dato luogo a un pro­cesso per corruzione ancora pendente?

Alla rielezione alla Came­ra dell’On. Mezzucci, si produs­se analoga questione e il 22 febbraio 1866 il relatore On. Micotera dichiarava che, sebbene dalle autorità della Corte Cri­minale di Ferrara non risultas­se in modo strettamente legale che il Mazzocchi non era eleggi­bile, pure l’Ufficio, non potendo assolutamente dividere la que­stione legale dalla morale, che invero si sarebbe trovata mol­to compromessa e che era quel­la principale, per la quale la Ca­mera la volta precedente era venuta nella determinazione di annullare l’elezione, propo­se l’annullamento, perché pur riconoscendo la sovranità degli elettori, quando questa sovrani­tà è fuorviata, la si tratta come trattasi un ammalato. L’elezione fu nuovamente annullata.

A maggior ragione la Came­ra si ritenne in diritto di indaga­re la natura di una sentenza per reato che non produceva l’inagibilità, per dedurne tuttavia l’an­nullamento dell’elezione.

Il Not. Penotti, eletto nel­la X Legislatura dal Collegio di Borgomanero, era stato assol­to dall’accusa di avere, come Ispettore Comunale, rilasciato due mandati di pagamento fal­sando la firma del Sindaco; un non luogo a procedere era stato pronunziato per contravvenzio­ne alla Legge del Notariato; ma egli era stato condannato alla multa di £. 75, con carcere suddidiario di gg. 30, per contrav­venzione al regolamento fore­stale per essersi appropriato di piante. Il relatore On. Pasquali disse che giuridicamente dove­va parlarsi della sola condanna, tranne che la Camera, uscendo dal terreno della legalità, non avesse voluto entrare in quello della moralità, poiché la elezio­ne di un Deputato è cosa che ri­flette altamente il decoro della Camera e perciò della Nazione. Entrando nel merito dell’accusa lasciava comprendere che, più. che una contravvenzione, il fat­to imputato al Penotti costituiva una truffa. Alla un animità l’Uf­ficio proponeva perciò l’annul­lamento e la Camera il 28 mag­gio 1867 annullò l’elezione.

Il 27 giugno 1867, prenden­dosi argomento dalla mancata allegazione di schede al verba­le, si annullò l’elezione a S. Nicandro Garganico dello Zaccagnino. Questi, sottoposto a pro­cedimento per connivenza nel brigantaggio, era stato prosciol­to; non ne era stato poi prova­to l’invio a domicilio coatto, il che non sarebbe peraltro sta­to ragione sufficiente di ineleg­gibilità.

Severissima si manifestò la Camera contro il Mancuso di Gerace, eletto a Prizzi nella XI Legislatura. Nel 1859 egli era stato arrestato con l’accusa di ricettazione di animali, ma non aveva subito condanna. Allor­ché venne, il 22 dicembre 1870, riferita alla Camera la sua ele­zione, l’ON. Mancini ne prese le difese come di un perseguitato politico, al punto che per tre vol­te era stato prosciolto dalle ac­cuse. Nonostante questa dife­sa, anche dal lato morale, reie­zione del Mancuso fu annullata. Rieletto, però, l’elezione fu sen­za discussione convalidata il 31 gennaio 1871.

Il diritto della Camera di indagare sulla moralità dell’elet­to prima di convalidarne l’ele­zione fu ancora una volta affer­mato il 15 gennaio 1883 in occa­sione dell’elezione dell’On. Coccapellier, presentata alla Giunta come contestata. L’On. Maloc­chi dichiarò che avrebbe vota­to contro la convalida, interpre­tando secondo la sua coscienza l’art. 60 dello Statuto del Regno (Ognuna delle Camere è sola competente per giudicare del­la validità dei titoli di ammissio­ne dei propri membri), perché, quando per effetto di avveni­menti straordinari politici o mo­rali, è nato un equivoco nel corpo elettorale, la Camera deve provvedere alla propria dignità, al decoro delle istituzioni, come se si trattasse di corruzione. Ci si trovava di fronte a una vota­zione avvenuta a causa d’una celebrità fabbricata con mezzi che ripugnavano a ogni cittadi­no, cui stesse a cuore il mante­nimento della pubblica morale. La proposta dell’On. Malocchi di annullare 1’elezione del Coccapellier fu respinta e pure, a seguito di prove e controprove fu convalidata l’elezione.

La cosa si ripetè l’11 dicem­bre 1884 per l’elezione dell’On. Castellazzo a Grosseto. Presen­ta dalla giunta la convalidazio­ne pura e semplice, gli On.li Adamoli e Chinaglia propo­sero il rinvio dell’elezione Mia Giunta coll’incarico di appura­re taluni fatti politici addebita­ti all’eletto (accusa di aver de­nunziato i compagni di congiu­ra). L’On. Aporti, dichiarando che nessuno può erigersi a tutore del decoro della Camera, ri­levò il pericolo della proposta Adiamoli-Chinaglia, che rende­va possibile l’esercizio di un di­ritto di veto contro la votazione degli elettori e, mentre feriva il più alto Ordine cavalleresco mi­litare conferito all’On. Castel­lazzo, ingiuriava la memoria di Garibaldi, il quale non solo gli aveva fatto lo aveva perdonato, ma lo aveva onorato affidando­gli nel 1867 a Roma la missione che gli era valsa dal Tribunale pontificio La condanna alla ga­lera a vita.

Anche l’On. Cavallotti fece l’apologia dell’On. Castellaz­zo. Una pregiudiziale propo­sta dall’On. Crispi fu approvata per appello nominale con 155 sì, 123 no e 11 astensioni e l’elezio­ne restò così convalidata, dando luogo all’incidente delle dimissioni dell’On. Finzi, dalla Came­ra all’unanimità non accettate.

La Camera però non seguì su questa via l’On. Imbriani al­lorché, annunziata il 7 aprile 1891 la convalidazione dell’ele­zione dell’On. Siliprandi, egli, accennando al reato di adul­terio da questi commesso, di­chiarò. che, come il Senato, giu­dicando quale alto giury d’ono­re, aveva allontanato dal suo seno diversi Senatori, così po­teva ben fare la Camera. Oppo­sta dall’On. Severi pregiudiziale i alla proposta dell’ON. Imbriuani, questi la ritirò.

Quoted these precedents, il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati possono con un, voto d’indole politica, nel senso generale della parola, fosse pure in contrapposto alla necessità giuridica, annullare o meno un’elezione, o deve rite­nersi che la regola generale fa dipendere soltanto da una sen­tenza passata in giudicato la dichiarazione di ineleggibilità, della quale non è dato loro che prendere atto?

Praetor Urbanus